Liquidazione controllata: la soluzione per uscire rapidamente dai debiti

La liquidazione controllata è una delle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per risolvere i problemi di sovraindebitamento da parte di consumatori, professionisti o imprenditori minori che non hanno altre possibilità di uscire dai debiti.

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Ricordiamo che il nuovo CCII ha completamente riformato la legge sul fallimento e la legge sul sovraindebitamento.Ora ci troviamo di fronte a procedure semplificate, più veloci e specifiche per vari problemi di crisi e insolvenza che imprese e cittadini sono costretti ad affrontare.

Quando parliamo di sovraindebitamento, il nuovo codice si riferisce allo stato di crisi o di insolvenza di specifici soggetti, che possono decidere di attivare le procedure previste per la composizione della crisi.

Cos’è la liquidazione controllata?

E’ una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e sostituisce la precedente liquidazione del patrimonio, prevista dalla legge 3/2012, ora riformata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza (CCII).

Accedendo alla liquidazione controllata il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio di beni immobili e mobili, compreso lo stipendio. Non può scegliere quali beni destinare alla soddisfazione dei creditori e quali mantenere nella propria disponibilità.
Sarà infatti il giudice a decidere la somma da destinare al sostentamento del debitore e della sua famiglia e quanto invece offrire ai creditori. 

Ora la procedura è molto più veloce e semplificata. Dura al massimo 3 anni e al termine il debitore sarà completamente esdebitato e non dovrà temere alcuna azione ulteriore da parte dei propri creditori, che saranno ripagati nei limiti di quanto stabilito dal giudice. 

Vediamo qui sotto tutti i dettagli della procedura riformata.

Chi può chiedere la liquidazione controllata

Possono accedere alla liquidazione controllata i seguenti soggetti:

  • consumatore;
  • soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) che hanno maturato debiti personali e non legati alla società;
  • professionista;
  • imprenditore minore, ovvero sotto le soglie dimensionali;
  • imprenditore agricolo;
  • start up innovativa;
  • ogni altro debitore escluso dalla liquidazione giudiziale.

Oltre ai requisiti soggettivi, devono essere rispettati anche i requisiti oggettivi, ovvero:

  • stato di sovraindebitamento, quindi in una condizione di crisi o di insolvenza
  • meritevolezza, quindi non devono aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Non può accedere alla liquidazione controllata chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

L'iter della procedura

Chi può inoltrare la richiesta di liquidazione controllata?

La precedente liquidazione dei beni, ex-Legge 3/2012, prevedeva che fosse il debitore ad avviare la procedura e l’istanza al tribunale. Ora, il nuovo Codice della crisi d’impresa estende il numero dei soggetti legittimati a richiedere la liquidazione controllata.

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata da:

  • debitore, anche in caso di conversione della domanda in seguito a revoca di una delle altre procedure;
  • creditore, ma solo nel momento in cui può provare la situazione di difficoltà del debitore. Oppure nei casi di revoca delle altre procedure per frode o inadempimento;
  • Pubblico Ministero, se l’insolvenza riguarda l’imprenditore minore e nei casi di revoca di revoca delle altre procedure per frode o inadempimento.

Domanda del debitore e OCC

La domanda dovrà essere presentata con ricorso, per questo consigliamo di avvalersi dell’esperienza di professionisti come noi di Ri.Analisi.
Ti assistiamo per raccogliere la documentazione richiesta ed evitiamo che tu faccia errori tali da compromettere l’accesso alla procedura.

Per accedere alla liquidazione controllata è poi necessario l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

L’OCC è un ente indipendente e imparziale, istituito proprio dalla legge 3/2012 per mediare tra debitore e tribunale al fine di risolvere la condizione di sovraindebitamento.

Gli OCC autorizzati sono iscritti al cosiddetto registro OCC.
La proposta di accordo che puoi elaborare con i professionisti di Ri.Analisi verrà sottoposta all’O.C.C. che riceve le domande di avvio del procedimento e valuta il rispetto dei presupposti normativi della documentazione prodotta.

Dopo aver ricevuto l’incarico del debitore, l’OCC elabora una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione relativa a situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e informa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti territorialmente rispetto al domicilio fiscale del richiedente.

Grazie alla liquidazione controllata è possibile avere questi benefici:

  • sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste immobiliari, fermi amministrativi, etc.)
  • bloccare le cessioni del quinto dello stipendio
  • stralciare i finanziamenti contratti con banche, società di leasing, finanziarie e società di credito al consumo
  • pagare parzialmente i debiti chirografari (ovvero i debiti non garantiti).
  • cancellare il proprio nominativo dalle banche dati (Crif, Experia, …) con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

Apertura della liquidazione controllata

Spetta al tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e la relazione dell’OCC, dichiarare l’apertura della liquidazione controllata con una sentenza.

La sentenza del tribunale:

  • nomina il giudice delegato;
  • nomina il liquidatore che può essere lo stesso OCC o, per giustificati motivi, può essere scelto un altro liquidatore dall’elenco dei gestori della crisi;
  • obbliga il debitore a depositare, entro sette giorni, bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori;
  • assegna un termine non superiore a 60 giorni entro il quale chi vanta diritti sui beni del debitore e i creditori devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo;
  • ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione o in presenza di gravi e specifiche ragioni ne autorizza l’utilizzo;
  • dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, se il debitore svolge attività d’impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
  • ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati.

Il programma del liquidatore

Il nuovo CCII fissa le seguenti scadenze dell’attività del liquidatore:

  • Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori;
  • Entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione, completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma, in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Il programma è depositato in cancelleria e approvato dal giudice delegato;
  • Scaduti i 60 giorni dalla sentenza, entro i quali i creditori devono aver formulato la loro richiesta, predispone un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori che, nel termine di 15 giorni, possono proporre osservazioni:
  • In assenza di osservazioni al progetto, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l’inserimento nel sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
  • In caso di osservazioni che ritiene fondate, predispone entro 15 giorni un nuovo progetto di stato passivo che comunica nuovamente;
  • In presenza di contestazioni non superabili, rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato.
  • Provvede alla formazione di un progetto di riparto da sottoporre all’autorizzazione del giudice, per la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa comunicazione al debitore e ai creditori, con termine non superiore a 15 giorni per eventuali osservazioni.

I creditori che fanno richiesta di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo tardivamente e quindi dopo la scadenza dei 60 giorni ammessi dal giudice dopo la sentenza, sono ammessi solo se provano che il ritardo è dipeso da causa non imputabile a loro volontà e comunque entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il liquidatore ogni 6 mesi riferisce al giudice delegato e deposita il rendiconto del programma di liquidazione.

Il giudice, se approva il rendiconto, provvede alla liquidazione del compenso del liquidatore, ovvero indica le opportune rettifiche ed integrazioni da apportare e fissa un termine per il loro completamento, decorso il quale, se non adempiute, provvede alla sostituzione del liquidatore e ne tiene conto nella liquidazione del suo compenso.

Chiusura della procedura di liquidazione controllata

La liquidazione controllata si chiude con decreto del giudice, che su richiesta del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Ricordiamo che anche nel CCII i creditori non possono avviare azioni esecutive o pignorare alcun bene del debitore oggetto di liquidazione, né per i crediti sorti in occasione e in funzione della liquidazione. 

La cancellazione dei debiti rimanenti

Una novità importante del CCII è che nella liquidazione controllata l’esdebitazione, quindi la cancellazione dei debiti restanti, opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura. Non è quindi necessario fare un’ulteriore domanda di esdebitazione.

In pratica, con l’apertura della liquidazione controllata il debitore risulta di fatto già esdebitato delle somme che non è in grado di ripagare con il patrimonio liquidato. I debiti residui devono considerarsi cancellati.

L'esdebitazione, infatti, consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità da parte dei creditori delle somme restanti.

Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista, o certificato di esdebitazione, è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Le condizioni previste dal CCII sussistono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti nel caso in cui il debitore sia una società o altro ente.

L'esdebitazione della società ha dunque efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Condizioni che impediscono l’esdebitazione

Il debitore può ottenere l’esdebitazione a condizione che:

  • non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita‘ d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
  • non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  • non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
  • non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Beni non soggetti a liquidazione

Alcuni beni non possono essere compresi nella procedura di liquidazione e rimangono nella disponibilità del debitore e sono:

  • crediti impignorabili come crediti alimentari, tranne nelle cause di alimenti, crediti per sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. Oppure sussidi per maternità, malattie, ecc.;
  • crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, cioè le somme che il debitore guadagna con la sua attività e che nei limiti stabiliti dal giudice servono per il mantenimento suo e della sua famiglia;
  • frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli;
  • altri crediti non pignorabili per disposizione di legge.

Debiti esclusi dalla liquidazione e dall'esdebitazione

E’ possibile cancellare i debiti con Banche, Finanziarie, Privati e anche con il Fisco.

Ma esistono tre categorie di debiti che non possono essere cancellati e sono:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale (ed esempio in caso di incidente stradale);
  • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Differenze tra liquidazione controllata e la precedente liquidazione del patrimonio

L’ex artt. 14 ter e seguenti della legge 3/2012, oggi viene aggiornato con la liquidazione controllata, regolata dagli artt. 268 e seguenti del CCII.

Cosa cambia dunque rispetto alla precedente procedura?

Vediamo in sintesi le differenze:

  • la relazione redatta dall’OCC è semplificata e deve fare riferimento alla sola completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Sparisce quindi l’esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell’assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l’adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato.
  • Gli effetti immediati della sentenza di liquidazione controllata comportano l'interruzione delle procedure esecutive e cautelari e l’apertura del concorso dei creditori. Avviene quindi uno spossessamento completo dei beni del debitore ammissibili alla procedura.
  • Nuova è l’attività del liquidatore che è ora scandita analiticamente dalla legge, come già descritto nel paragrafo sul programma del liquidatore.
  • La procedura è semplificata, è più facile l’accesso e la durata massima è più breve, è infatti di 3 anni.
  • La più importante novità riguarda l’esdebitazione, che nel caso della precedente liquidazione dei beni doveva essere richiesta entro 1 anno dalla chiusura della procedura, mentre ora è un diritto acquisito semplicemente dall’avvio della liquidazione controllata e non è più necessario fare una nuova istanza per ottenerla.


Come abbiamo visto le modifiche alla procedura rispetto alla precedente Legge 3/2012 sono volte a favorire una soluzione rapida delle condizioni di sovraindebitamento dei soggetti ammessi a questa procedura.

E’ consigliabile comunque fare riferimento ai nostri consulenti che hanno l’esperienza per guidarti alla soluzione più adatta al tuo caso.

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DATA PUBBLICAZIONE:
7 Novembre 2022