Come bloccare il pignoramento e la cessione del quinto grazie alla Legge 3/2012

Un imprenditore in pensione che aveva contratto debiti verso le banche per aiutare la figlia subentrata in azienda, ha definitivamente risolto i suoi problemi economici grazie alla Legge 3/2012.

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Il caso riguarda un ottantenne che, raggiunta l’età pensionabile, cede l’attività d’impresa alla figlia.
Segue un periodo di crisi ed il conseguente ricorso a finanziamenti bancari il cui rimborso è garantito dal padre pensionato.

Vista l’impossibilità di rimborsare i prestiti da parte della figlia, la banca procede al recupero del credito con l’escussione fideiussoria al garante.
Per evitare azioni esecutive sugli immobili di proprietà, il padre chiede a sua volta un finanziamento bancario che riesce a rimborsare, ma tralasciando il versamento di varie imposte, inclusi i tributi locali (IMU e TARI). L’importo della pensione mensile è di poco superiore a 900 euro e quindi insufficiente per consentire di fronteggiare tutti gli oneri. 

Un secondo finanziamento con cessione del quinto viene chiesto per riuscire a pagare le bollette relative alle utenze domestiche e ad acquistare quanto necessario al vivere quotidiano. Ma ecco che giungono le notifiche delle varie cartelle da parte di ex Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossione. Non disponendo della liquidità necessaria al loro pagamento, il pensionato non ha potuto far altro che rateizzare il debito.

E’ a questo punto che giunge la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare da parte di altra banca. Per uscire definitivamente dai debiti e poter vivere dignitosamente, il pensionato decide di rivolgersi ai professionisti di Ri.Analisi.

Conferma del blocco del pignoramento

Il Giudice del Tribunale di Udine, in linea con l’orientamento adottato dalla maggior parte dei Tribunali, ammette il pensionato alla procedura di liquidazione del patrimonio e ordina la cancellazione del pignoramento immobiliare.
Questo conferma l’improcedibilità delle azioni esecutive individuali già promosse, infatti l’azione esecutiva è demandata esclusivamente al liquidatore.

Conferma della sospensione della cessione del quinto

La cessione del quinto della pensione (o dello stipendio) è una particolare forma di prestito personale a tasso fisso, in cui la rata mensile, comprensiva di interessi, non può mai superare un quinto della pensione. 

L’orientamento maggioritario dei giudici nelle procedure di sovraindebitamento è quello di sospendere il prelievo dallo stipendio (o pensione) delle rate mensili oggetto di cessione e ricomprenderle nel patrimonio del debitore. Questo anche al fine di garantire la disponibilità dell’intero patrimonio per soddisfare i creditori. Si rischia, infatti, una violazione della par condicio dei creditori se fossero vincolanti gli accordi di cessione volontaria del quinto.

Il Tribunale di Udine ha così dichiarato inopponibile la cessione volontaria del quinto della pensione alla procedura di liquidazione.
La soddisfazione della finanziaria avverrà quindi nel rispetto della c.d. par condicio creditorum e nei limiti dell’attivo di cui il Liquidatore potrà disporre per la soddisfazione del ceto creditorio nell’arco dei quattro anni di durata della procedura.

Il debitore protagonista della vicenda descritta, grazie alla consulenza dei professionisti di Ri.analisi, può godersi con serenità la pensione, senza l’apprensione di ricevere notifiche di atti giudiziari. 

Peraltro, il Giudice ha lasciato nella disponibilità di costui l’importo mensile di 1.100 euro; somma superiore a quella di cui poteva disporre in precedenza, considerata la trattenuta conseguente alla cessione volontaria e il versamento delle rate mensili in favore dell’Agenzia Entrate Riscossione.

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DATA PUBBLICAZIONE:
20 Agosto 2020