Come bloccare il pignoramento della casa
I consumatori hanno una nuova possibilità per salvare la propria casa e bloccare il pignoramento della banca grazie al Decreto Fiscale 2020, che si aggiunge alle procedure di sovraindebitamento.
Bloccare il pignoramento della prima casa da parte della banca che ha concesso il mutuo è ora possibile grazie ad una nuova disposizione del Decreto Fiscale 2020, rivolta, però, solo ai consumatori, ovvero persone fisiche, e solo fino al 31 dicembre 2021.
L’obiettivo è di rispondere ad un problema crescente per molte famiglie in Italia, che si vedono pignorare la casa dalla banca, non essendo più in grado di pagare le rate del mutuo.
Grazie a questa nuova procedura il consumatore, o un suo parente o affine entro il terzo grado, potrà chiedere la sospensione del pignoramento della casa alla propria banca, tramite la rinegoziazione del mutuo o finanziamento, per la copertura del residuo mutuo in un periodo inferiore a 30 anni.
La nuova procedura della Legge Finanziaria 2020
Si tratta della disposizione intitolata “Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, art. 41 bis della Legge Finanziaria 2020 (legge 19 dicembre 2019 n. 157, pubblicata in GU del 24/12/2019).
Per tutte le nuove disposizioni esecutive o quelle già in essere dal 1 gennaio 2010, si potrà avere accesso a questa procedura, alternativa rispetto al sovraindebitamento, con un’istanza da formularsi al Giudice dell’esecuzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – almeno per l’assetto normativo attuale.
I requisiti per rinegoziare il mutuo con la banca
Vediamo di seguito quali sono i requisiti che il debitore deve soddisfare per poter accedere a tale beneficio:
- deve essere consumatore, quindi una persona fisica che si è indebitata per fare fronte ad esigenze personali;
- il pignoramento deve riguardare l’abitazione principale del debitore;
- il creditore procedente deve essere la Banca o una Società veicolo, di cui alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti con assistenza del Fondo garanzia Prima Casa;
- la banca deve essere l’unico creditore e quindi non devono esserci altri creditori (intervenuti nell’esecuzione e non rinuncianti) o precedenti di grado ipotecario sull’immobile;
- il debito da rinegoziare non deve superare i 250.000,00 euro;
- è necessario che il debitore offra almeno il 75% dell’ultimo prezzo base d’asta stabilito dal perito del Tribunale, salvo il debito complessivo sia inferiore a tale importo;
- la rinegoziazione non può superare un periodo di 30 anni o comunque avere una durata che se sommata all’età del debitore non superi il numero di 80.
La novità introdotta è di notevole portata e importanza, ma bisogna avere ben a mente tutti i requisiti richiesti dalla normativa, nonché attendere l’ulteriore decreto attuativo, a completamento della nuova ed eccezionale disciplina introdotta con cui dovranno essere definite, tra le altre, le modalità di presentazione dell’istanza, coordinazione con archivio Centrale Rischi e sistemi di informazione creditizia, e modalità di verifica dell’adempimento della rinegoziazione. Tale decreto dovrebbe essere emanato entro la fine di marzo.
Facciamo presente comunque che il debito continuerà comunque a pesare sul consumatore e si dovrà necessariamente far fronte alle rate e agli interessi.
C’è quindi un’alternativa per chi non ha la possibilità di pagare i debiti contratti? Sì, è la Legge 3/2012.
L’alternativa offerta dalla Legge 3/2012 per bloccare il pignoramento della casa e liberarsi dai debiti
La Legge 3/2012 risponde soprattutto a chi ha debiti elevati e ha in corso contenziosi civili o tributari che hanno portato all’esproprio di beni mobili e immobili.
Un’opportunità offerta a chi ha fatto ricorso alla legge sul sovraindebitamento è quella di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso.
Per sospendere un pignoramento, però, non è sufficiente la domanda di composizione della crisi al Tribunale competente, in quanto il Giudice dell’esecuzione non ha il potere di sospendere la procedura espropriativa.
Questo potere spetta al Tribunale investito del sovraindebitamento, che, dopo aver valutato l’ammissibilità della procedura richiesta, sospende con proprio decreto le procedure esecutive in corso.
A questo punto il giudice dell’esecuzione, messo a conoscenza del provvedimento, sospende le procedure esecutive in corso e attende la decisione del liquidatore gestore nominato, il quale potrà scegliere (anche in base al piano presentato dal debitore) se bloccare il pignoramento, oppure confermarlo con il vantaggio di accantonare nella procedura di sovraindebitamento tutte le somme da percepire.
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RI.Blog
27 Gennaio 2020