Bloccato il pignoramento per un cliente a Udine

Un lavoratore dipendente sovraindebitato, grazie alla consulenza di Ri.Analisi, ha potuto mettere un freno al suo dissesto finanziario e, dopo l’apertura della liquidazione in suo favore da parte del Tribunale di Udine, ora può finalmente affrontare con più tranquillità il futuro.

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Con una situazione debitoria di oltre € 220.000, un lavoratore dipendente non era più in grado di estinguere le obbligazioni esistenti ed era perciò stato sottoposto a pignoramento in quanto proprietario di beni mobili, immobili e redditi da lavoro.

Questa persona aveva dichiarato che il suo reddito ammontava a 1.400 euro netti mensili e che le spese ordinarie per il mantenimento della famiglia erano di circa 1.340 euro.

Grazie al supporto tecnico e legale di Ri.Analisi il debitore ha presentato ricorso al Tribunale di Udine.

Analizzata la situazione, il Giudice ha sospeso le azioni esecutive e ha stabilito di lasciare a disposizione del debitore un importo di 1.100 euro netti mensili. I 300 euro rimanenti saranno messi a disposizione dei creditori in corso di liquidazione.

Gli aspetti rilevanti della sentenza

Con questa pronuncia il Tribunale di Udine ha dato peso ad alcune tesi, già sostenute dai professionisti di Ri.Analisi. Nello specifico:

  • Viene confermato che il patrimonio da mettere a disposizione dei creditori deve includere anche gli importi già oggetto di pignoramento, ma deve essere escluso quanto necessario per il sostentamento proprio e della famiglia. L’unica eccezione riguarda beni eventualmente esclusi dalla liquidazione che potranno quindi essere oggetto di aggressione da parte dei creditori.
  • Il Tribunale stabilisce l’importo che il debitore può trattenere per il proprio sostentamento, con potere anche di ridurre le somme richieste ed eventualmente, previa istanza documentata, aumentarle anche in corso di procedura. Da un lato il Tribunale sostiene quindi che i limiti di pignorabilità, di cui all’art 545 cpc (validi per tutti i tipi di esecuzione forzata), possano essere derogati; dall’altro, a conti fatti nel caso in esame, i limiti di pignorabilità vengono comunque rispettati.
  • Il Giudice delinea un ulteriore aspetto stabilendo, in linea con altre pronunce in Italia e con i principi di diritto, che le azioni esecutive anche se coinvolgenti creditori fondiari debbano essere sospese, non valendo per essi l’eccezione prevista nella procedura fallimentare (art. 41 TUB).

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DATA PUBBLICAZIONE:
15 Maggio 2019