Attività giudiziarie sospese

I provvedimenti del Governo in materia giudiziaria

Con la finalità di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti il cui contenuto comporta limitazioni e sospensioni anche in materia giudiziaria. 

Per quanto di interesse, si segnala che:

  • decreto ingiuntivo: il creditore (banca, fornitore, ecc.) può notificare il decreto ingiuntivo, ma la procedura rimane sospesa sino al 15 aprile 2020, in quanto soltanto dal 16 aprile in poi potranno essere compiuti gli ulteriori atti necessari a dar seguito alla procedura stessa;
  • atto di precetto: creditore (banca, fornitore, ecc.) può notificare l’atto di precetto, ma la procedura rimane sospesa sino al 15 aprile 2020, in quanto soltanto dal 16 aprile in poi potranno essere compiuti gli ulteriori atti necessari a dar seguito alla procedura stessa;
  • pignoramento immobiliare: il creditore (banca, fornitore, ecc.) può notificare l’atto di pignoramento, ma la procedura rimane sospesa sino al 15 aprile 2020, in quanto soltanto dal 16 aprile in poi potranno essere compiuti gli ulteriori atti necessari a dar seguito alla procedura stessa;
  • attività del CTU: sono sospese sino al 15 aprile 2020. Pertanto, in ipotesi di esecuzione immobiliare il perito nominato dal Tribunale per stimare il valore degli immobili non compirà alcun accesso prima di tale data. Se l’accesso era già stato fissato, lo stesso dovrà essere riprogrammato;
  • attività del Professionista Delegato alla vendita e del Custode Giudiziale: sono sospese sino al 15 aprile 2020. Pertanto, prima della scadenza di tale termine né il Professionista Delegato né il Custode possono accedere agli immobili per prenderne visione o per farli visionare ad eventuali persone interessate ad acquistarli all’asta;
  • aste giudiziarie: sono sospese sino al 15 aprile 2020. Pertanto, le vendite fissate entro tale data dovranno essere riprogrammate;
  • udienze di sfratto: sono sospese sino al 15 aprile 2020. Pertanto, le eventuali udienze fissate entro tale termine dovranno essere nuovamente fissate a data successiva;
  • rilascio degli immobili pignorati: l’esecuzione volta ad ottenere la liberazione degli immobili, sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, è sospesa sino al 30 giugno 2020. Pertanto, qualora l’immobile sia stato venduto all’asta e l’acquirente abbia versato l’intero prezzo, il decreto di trasferimento della proprietà verrà emesso dal Giudice dopo la scadenza del periodo di sospensione e, se già emesso, allo stesso verrà data esecuzione dopo la scadenza del periodo di sospensione;
  • rilascio degli immobili oggetto di sfratto: la procedura volta ad ottenere la liberazione degli immobili, sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, è sospesa sino al 30 giugno 2020. Pertanto, l’ordine di liberazione dell’immobile verrà emesso dal Giudice dopo la scadenza del periodo di sospensione e, se già emesso, allo stesso verrà data esecuzione dopo la scadenza del periodo di sospensione;
  • protesto assegni e cambiali: l’UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) ha comunicato che sino al 15.04.2020 è preclusa la possibilità di presentare all’UNEP medesimo la richiesta di protesto.

Gli uffici rimangono a vostra disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.


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DATA PUBBLICAZIONE:
27 Marzo 2020
Categoria: News