Debiti del coniuge in comunione dei beni

Marito e moglie in comunione dei beni sono obbligati ad aiutarsi sia moralmente che economicamente. Quali sono le conseguenze di un mancato pagamento dei debiti personali di uno dei due coniugi?

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I coniugi che hanno scelto la comunione dei beni sono solidalmente titolari di un diritto e rispetto a tale comunione non è ammessa la partecipazione di estranei.

Ciascun coniuge può poi possedere sia beni personali, sia debiti personali.


I beni personali dei coniugi

Per quanto riguarda i beni personali, sono comprese le somme provenienti dall'attività lavorativa separata di uno dei due coniugi (rif. art. 179 c.c.) e quindi non rientrano tra i beni comuni.
La giurisprudenza ha anche affrontato la questione relativa ai diritti di credito. Anche i crediti, in quanto “beni”, possono entrare nella comunione, per effetto di:

  • donazione,
  • successione, ove specificamente stabilito nel testamento,
  • acquisizione (previsto dall'art. 177, comma 1, lett. a - Cass. n. 21098/2007).

Il codice civile inoltre stabilisce che i beni della comunione servono al soddisfacimento di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione ed educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente nell’interesse della famiglia.

I debiti personali dei coniugi

Se un coniuge contrae un debito personale, esso sarà tenuto a pagarlo. 

 I debiti personali possono essere contratti prima o dopo il matrimonio.
Se sono stati contratti dopo, ricadono tra i debiti personali solo quelli il cui scopo è slegato da qualsivoglia utilità per la famiglia, oppure quelli relativi ad atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro coniuge. 

Recupero del credito

Nel caso in cui un coniuge non paghi i propri debiti personali, i creditori potranno avviare la procedura esecutiva per avere il denaro che gli spetta, ma non potranno scegliere liberamente su quali beni rivalersi, soprattutto se il debitore ha scelto il regime di comunione legale con l’altro coniuge.

Per prima cosa i creditori dovranno aggredire i beni personali del singolo coniuge e nel caso in cui non fossero sufficienti a ripagare il debito, potranno aggredire solo la quota parte spettante al congiuge-debitore (ovvero metà) dei beni facenti parte della comunione (art. 190 c.c.). In nessun caso potranno aggredire i beni personali dell’altro coniuge.

In ogni caso, se uno dei due coniugi si trova in difficoltà economiche e l’altro coniuge dà il proprio contributo economico finanziario, mettendo a disposizione le proprie risorse patrimoniali per far fronte ai debiti dell’altro, agisce, in linea generale, in adempimento dei propri obblighi coniugali. 

Ed ancora, qualora lo stato di sovraindebitamento del coniuge sia stato e sia determinato dall’insolvenza dell’altro, salvo casi particolari, sussisterà la buona fede e la non colpevolezza nella creazione del proprio dissesto. 

Le procedure di sovraindebitamento della famiglia

All’interno delle procedure di sovraindebitamento, è possibile per i coniugi presentare ciascuno una domanda di accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012, dividendo pro quota le poste attive e passive e prevedendo un collegamento nella gestione delle procedure. 

Con la riforma di tutta la disciplina concorsuale e del sovraindebitamento il Legislatore ha finalmente disciplinato il “sovraindebitamento della famiglia” (rif. art. 66 D.Lgs 14/2019): il ricorso potrà essere unico ferma la distinzione dei patrimoni nella proposta di soddisfacimento dei creditori. 

La novità legislativa conferma l’orientamento di alcune Corti che, coraggiosamente, avevano già dato spazio e riconoscimento a simili casistiche:
Si veda tra le altre Tribunale di Milano, 6/12/2017; Tribunale di Mantova, 22 gennaio 2018; Tribunale di Napoli Nord 18/05/2018; Tribunale di Mantova 8/4/2018.

Riconoscere quindi l’intera famiglia come soggetto “non fallibile” offre i seguenti vantaggi:

  • riunione dei procedimenti;
  • riconoscimento di un importo complessivamente considerato per il mantenimento della famiglia;
  • semplificazione della gestione delle procedure per il professionista incaricato;
  • vantaggio economico per i creditori.

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DATA PUBBLICAZIONE:
27 Maggio 2019