Fondo patrimoniale, per i coniugi un'isola al rifugio dai creditori

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Una possibilità utilissima per qualsiasi coniuge, per proteggersi dai creditori, è il fondo patrimoniale.

Infatti, questo insieme di beni e frutti maturati, non può essere aggredito da un generico creditore, ma solo da chi vanta un credito che ha come contropartita debiti contratti nell'interesse della famiglia.

In questo modo, anche se avete troppi debiti, almeno una parte di patrimonio è al sicuro da una parte dei creditori.


In ogni caso, se si hanno troppi debiti non bisogna preoccuparsi, poiché grazie alla Legge 3/2012 e con l'aiuto dei professionisti di Ri.Analisi presenti in tutta Italia, i soggetti non fallibili possono pagare solo quanto possibile per soddisfare i creditori, compatibilmente con una vita dignitosa. 

Di seguito illustriamo in modo chiaro e semplice tutto ciò che devi sapere riguardo al fondo patrimoniale.

Introduzione al Fondo Patrimoniale: nozione, costituzione e pubblicità

Cos’è il fondo patrimoniale e quali benefici comporta?

I coniugi possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Anche un terzo può costituire un fondo patrimoniale con tale destinazione, sia per atto tra vivi che per testamento.

Tale possibilità si applica ora anche ai componenti dell’unione civile omosessuale.

I beni che possono essere destinati al fondo sono beni immobili o mobili registrati, oppure titoli di credito. Su tali beni possono essere conferiti diritti di proprietà o di godimento.

Come accennato, il fondo presenta il beneficio che non può essere aggredito per soddisfare un qualsiasi credito, ma solo per quei crediti che ha come contropartita debiti contratti nell'interesse della famiglia.

Se non sei un soggetto sovraindebitato, ma vorresti costituire un fondo patrimoniale o avviare altre pratiche legali, rivolgiti allo studio di professionisti dal quale nasce Ri.Analisi, lo studio UCS-CEA.

Costituzione, costi e pubblicità del fondo

La costituzione del fondo si effettua mediante atto pubblico redatto da un notaio, a cui partecipano i coniugi ed eventualmente il terzo che conferisce il bene. In quest’ultimo caso la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari. 

I costi da sostenere coincidono quindi con le spese notarili, che per questo atto ammontano a circa 1.300€.

Per quanto riguarda la pubblicità della convenzione, questa deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione. La mancanza dell’annotazione comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori.

Cosa succede in caso di separazione o divorzio?

Secondo l'interpretazione prevalente nella giurisprudenza, il fondo non cessa in caso di separazione personale dei coniugi.

Diverso è invece l'effetto nel caso di divorzio, come anche di annullamento del matrimonio o morte di uno dei due coniugi. In questi casi il fondo termina. 

Tuttavia, se nella famiglia vi sono uno o più figli minorenni, il fondo dura finché tutti non abbiano raggiunto la maggiore età. Il giudice amministra il fondo su richiesta di chi ne ha interesse e può decidere di assegnare una parte del fondo ai figli, in regime di godimento o di proprietà.

Il Fondo Patrimoniale e i tuoi debiti

Quali debiti che hai contratto solo legati al fondo?

In base al disposto dell’art. 170 c.c., i beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. 

In altre parole, il fondo è costituito da beni che maturano dei frutti nel tempo.

I beni e i frutti possono essere chiesti dai creditori solo se i prestiti in questione erano stati presi dal debitore nell’interesse della famiglia.

È quindi vietato aggredire il fondo patrimoniale in tutti gli altri casi. Questo divieto vale anche per i debiti sorti prima della costituzione del fondo. Quindi, se hai contratto dei debiti e successivamente apri un fondo patrimoniale, quest’ultimo non si può aggredire per ripagare tali debiti.

La norma costituisce un’eccezione alla normale responsabilità per debiti ex art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Ma attenzione! 

Abbiamo detto che il fondo non può essere aggredito per risolvere un debito che non era stato contratto nell’interesse della famiglia. Questo vale solo se il creditore sapeva che l’obbligazione non era stata contratta nell’interesse della famiglia.

Inoltre, se il creditore tenta di aggredire il fondo, spetta al debitore provare che il creditore era a conoscenza del fatto che il prestito non era nell’interesse della famiglia.

Da tale disciplina discende:

  • da un lato, una limitazione di responsabilità del debitore, attuata mediante una scissione del suo patrimonio;
  • dall'altro, un rafforzamento della garanzia di quella categoria di creditori che sapevano essere il debito nell’interesse dei bisogni della famiglia.

Fondo patrimoniale e debiti: alcuni approfondimenti "tecnici"

Limiti applicativi

L’effetto perseguito dal legislatore di sottrarre i beni del fondo patrimoniale all’azione esecutiva della generalità dei creditori, trova i seguenti limiti:

a) dalla natura gratuita, attribuita all'atto costitutivo del fondo, deriva: 

  • una più agevole attuabilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., visto il più limitato onere probatorio previsto per tale categoria di atti;
  • la proponibilità dell’azione di inefficacia ex art. 64 L.F.

b) il vincolo di impignorabilità viene fatto dipendere dalla legge espressamente da uno stato soggettivo del creditore, vale a dire quello dell’ignoranza dell’estraneità dei debiti contratti rispetto agli interessi della famiglia, il cui onere probatorio è in capo al debitore;

c) ulteriore limite è dato dalla interpretazione ampia che la giurisprudenza ha attribuito alla nozione di "bisogni della famiglia": ciò che conta è l’oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e non la natura delle obbligazioni stesse. 

Si riassumono di seguito alcune considerazioni in materia giudiziale su quest'ultimo punto:

  1. rientrano nella nozione di “bisogni della famiglia”, non solo le esigenze comuni a tutti i membri, ma anche quelle relative a ciascun componente che, per legge o per propria scelta, il gruppo si è impegnato a soddisfare (ad esempio: l’istruzione ed il mantenimento dei figli), purché sorte dopo la celebrazione del matrimonio e ritenute socialmente apprezzabili;
  2. si ritiene che il fondo risponda anche delle spese e delle obbligazioni sorte per rendere produttivi o per migliorare i beni ad esso appartenenti e per incrementare il fondo. Anche tali spese sono, infatti, collegate, sia pur in maniera indiretta, al soddisfacimento dei bisogni familiari, in quanto volte ad accrescere il reddito, che viene interamente destinato a tale scopo (Cass. 23163/2014);
  3. quanto alle spese erogate a vantaggio dell’attività economica individuale di singoli membri della famiglia, la giurisprudenza ha affermato che, per decidere se sia estranea o meno ai bisogni familiari, è necessario valutare non la natura in astratto dell'obbligazione, ma il fatto generatore della stessa, cioè la relazione tra l’obbligazione e le esigenze familiari. Se è vero infatti che il reddito ricavato dalla professione o dall'impresa di uno dei coniugi è solitamente destinato al mantenimento della famiglia, è anche vero che ciò non accade sempre e necessariamente. Sarà, pertanto, il debitore che dovrà provare l’estraneità dell’obbligazione assunta rispetto alle esigenze familiari, dimostrando, ad esempio, l’esistenza di altre fonti di sostentamento della famiglia. 
  4. Per quanto concerne i debiti di natura tributaria, la Suprema Corte ha negato che il debito fiscale avrebbe una inerenza diretta e immediata coi bisogni della famiglia solo con riferimento alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo patrimoniale. Bisogna invece, anche in questo caso, accertare la relazione fra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (Cass. 23328/2015).
  5. Quindi il debito fiscale può riguardare la famiglia (e quindi essere soddisfatto attingendo al fondo), anche se non è una tassa sui redditi prodotti da beni del fondo.

Avv. Maria Carmela Merlino


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Biografia Dott.ssa Merlino

Esperta in contenzioso civile, commerciale e del lavoro.

Dopo la laurea specialistica in Giurisprudenza alla prestigiosissima Università di Pisa, la Dott.ssa Merlino intraprende con successo la carriera di avvocato, che la porterà a maturare una decennale esperienza in diversi studi legali d'Italia, da Milano al Veneto, dove attualmente esercita la professione.

Nel corso della sua attività di avvocato si è specializzata in particolare nella gestione di controversie nell’area del contenzioso civile, commerciale e del lavoro.

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DATA PUBBLICAZIONE:
16 Luglio 2018
Categoria: Normativa