La crisi dovuta al Covid-19 ammette la sospensione del pagamento ai creditori

Confermati i benefici dell’esdebitazione per chi ha piani o accordi riferiti alla Legge 3/2012. Non c’è alcun rischio che le procedure già omologate decadano.

placehold
placehold

A causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, molti lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, aziende agricole, artigiani e dipendenti hanno subito la riduzione del reddito o la perdita del lavoro

Se a beneficio di questi soggetti era stato approvato l’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore non vi è alcun rischio che queste procedure decadano, con conseguente perdita del beneficio dell’esdebitazione.

La tutela del sovraindebitato negli accordi o piani del consumatore

Tra le finalità della Legge 3/2012 c’è quella di garantire ai soggetti sovraindebitati e alle loro famiglie un tenore di vita decoroso, pur essendo tenuti al ristoro, quantomeno parziale, dei creditori.
In quest’ottica il legislatore ha previsto uno specifico rimedio qualora, per causa non imputabile al soggetto sovraindebitato, il piano o l’accordo non possano essere rispettati nei termini in cui sono stati omologati o approvati. 

L’art. 13, comma 4 ter, Legge 3/2012, infatti, prevede che
Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta …”. 

La crisi economica conseguente all’epidemia da COVID-19 si configura, senza dubbio, come causa di forza maggiore idonea a chiedere una modifica del piano o dell’accordo. 

Prime sentenze dal Tribunale di Napoli

Richiamando i principi della tutela del sovraindebitato, il Tribunale di Napoli, con un’articolata motivazione, ha accolto l’istanza con la quale un consumatore ha chiesto la sospensione del piano per un periodo di sei mesi.
Il soggetto in questione aveva regolarmente adempiuto al piano approvato un anno prima, ma a seguito della sopraggiunta crisi epidemiologica ha perso il lavoro e, quindi, non disponeva più delle risorse necessarie all’adempimento delle obbligazioni assunte. Nell’accogliere la richiesta, corredata da parere favorevole dell’O.C.C., il Giudice partenopeo ha anche precisato che ai fini della valutazione della richiesta di sospensione dei pagamenti per un determinato periodo non è necessario il parere dei creditori.

I dettagli della sentenza si possono leggere nell'allegato seguente.

Abbiamo trattato anche il caso di una prima sentenza del Tribunale di Napoli, sempre a favore di un consumatore che non era più in grado di pagare le rate del piano accordato. Qui l’approfondimento 

In caso di liquidazione del patrimonio

Nei casi di procedura liquidatoria non è necessario ricorrere al Tribunale per chiedere la sospensione della stessa. 

In caso di perdita del lavoro o riduzione della retribuzione, qualora la liquidazione comporti il versamento di una quota della retribuzione mensile, verrà automaticamente ridotto l’importo che il lavoratore dovrà versare a beneficio dei creditori; ciò in quanto, generalmente, i Tribunali determinano la quota della retribuzione di cui il soggetto sovraindebitato può disporre mensilmente per provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia.
Quanto viene corrisposto in favore della procedura, per differenza, è di importo variabile in quanto ogni mese la retribuzione può variare in caso di lavoro straordinario, di percezione della tredicesima o quattordicesima mensilità. 

Nel caso di liquidazione del patrimonio, quindi, se il debitore si trova in difficoltà a seguito della crisi economica dovuta all’epidemia da COVID-19, verserà in procedura un importo compatibile con la sua attuale condizione, senza che ciò possa essere di pregiudizio per il regolare svolgimento della liquidazione.


Per ogni dubbio o richiesta siamo disponibili ad un incontro: contattaci qui.

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
25 Maggio 2020