Legge 3/2012: ammissibile il taglio dell’iva e delle ritenute

In anticipo sull’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, il Tribunale di Padova approva un accordo di composizione della crisi, riconoscendo non solo la falcidiabilità dell’IVA, ma anche delle ritenute.

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Fino al 31 agosto 2021 le crisi di sovraindebitamento di famiglie, piccole imprese o liberi professionisti continueranno a fare riferimento alle procedure della Legge 3/2012 per una risoluzione definitiva. 

Certo non mancano i punti di debolezza della legge, che ad agosto avrebbe dovuto essere sostituita dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, rinviato al 1 settembre 2021 (in base a quanto previsto dal D.L. 23/2020, in seguito all’emergenza Covid-19).

Urgente un aggiornamento della Legge 3/2012

Per agevolare i tanti soggetti che stanno riscontrando problemi di sovraindebitamento, sarebbe urgente ed opportuna l’introduzione preventiva di alcune novità previste nel Codice Crisi Impresa. Proprio su questa logica si è basato il Tribunale di Padova in relazione alla falcidiabilità dell’IVA.

L’art. 7, comma 1, della Legge 3/2012 stabilisce che “… in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento”.

Già la Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 245 del 29/11/2019, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non consente il taglio dell’IVA per le procedure di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o per il piano del consumatore. Abbiamo trattato l’argomento qui.

La pronuncia della Consulta è limitata alla questione della falcidiabilità dell’IVA, mentre non viene fatta menzione dell’eventuale ammissione del taglio anche per le “ritenute operate e non versate”.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa prevede falcidia di IVA e ritenute

Sotto il profilo legislativo la questione è stata superata dal D.Lgs n. 14/2019 (nuovo Codice della Crisi d’Impresa), il quale espressamente prevede la falcidia sia dell’IVA che delle ritenute. 

Come fare dunque dato che questa nuova disciplina entrerà in vigore soltanto il 1° settembre 2021?

La sentenza del Tribunale di Padova

In questo quadro normativo, appare significativo un recente decreto con il quale il Tribunale di Padova ha ritenuto correttamente predisposto un accordo di composizione della crisi, riconoscendo il taglio non solo dell’IVA, ma anche delle ritenute

Il Giudice, infatti, ha dichiarato ammissibile la falcidia delle ritenute operate e non versate, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge 3/2012 e questo "in considerazione della nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppur non ancora in vigore, è utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 l. sovr.".

Si tratta della prima pronuncia in tal senso che farà sicuramente scuola.

Per ogni chiarimento o per una consulenza, contattaci ora.

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DATA PUBBLICAZIONE:
20 Luglio 2020