Pace fiscale: novità per chi ha ISEE inferiore ai 20 mila euro

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La Legge n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, ha introdotto una nuova misura, il cosiddetto “saldo e stralcio”, dedicato esclusivamente ai contribuenti, persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e hanno presentato un ISEE non superiore a 20.000 euro

Si tratta della novità principale riguardante il progetto di pace fiscale voluto dall'attuale Governo ed è in sostanza una riduzione delle somme dovute al Fisco per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

In particolare, si fa riferimento ai carichi derivanti dagli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. 

Ricordiamo che la pace fiscale è un progetto più ampio, che coinvolge, oltre al "saldo e stralcio" , altre tre opzioni di chiusura dei debiti e delle cartelle:

  • "rottamazione ter" delle cartelle (leggi approfondimento);
  • definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
  • stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000 euro.

Scadenza ad aprile 2019

Per aderire al “saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione.

Chi intende aderire al “saldo e stralcio” può scegliere se effettuare il pagamento:

  • in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  • in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Per consumatori con ISEE non superiore a 20 mila euro

Il saldo e stralcio è dedicato alle persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, che quindi possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

Per consumatori che hanno aperto una Liquidazione in base alla legge 3/2012

Possono aderire al “saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al "saldo e stralcio", sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012

In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Cosa prevede il saldo e stralcio

La legge 145/2018 prevede che Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. 

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. 

Si precisa che la legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate.

Per qualsiasi chiarimento e per fornire ogni supporto necessario siamo a disposizione per un incontro gratuito: contattaci ora.

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DATA PUBBLICAZIONE:
12 Marzo 2019
Categoria: News