Pignoramento sulla prima casa: sospeso dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia

Tra le novità apportate in sede di conversione del DL Cura Italia, grande interesse suscita l’art. 54 ter relativo alla “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”.

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Il 29 aprile 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del Decreto legge n.18 del 2020, noto come Decreto Cura Italia.

L’intento del legislatore è quello di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’articolo 54 ter sospende su tutto il territorio nazionale, per sei mesi dall’entrata invigore della legge di conversione del decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. 

Cosa si intende per abitazione principale?

Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (art. 10, comma 3-bis delD.P.R. n. 917 del 1986). 

Il riferimento è quindi alla nozione di abitazione principale contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi.

Come verrà applicata la norma?

Interpretando la norma alla luce della tutela del debitore, dovremmo giungere alla conclusione che la sospensione dovrebbe avvenire d’ufficio, senza alcuna istanza del soggetto interessato.

Il dato letterale risulta generico e i dubbi rimangono.
Per ottenere la sospensione è quindi preferibile che il debitore faccia apposita domanda, dimostrando la sussistenza del requisito richiesto e fornendo dunque prova di dimorare abitualmente nell’immobile oggetto dell’esecuzione.

Certo è che per poter capire meglio come opererà tale norma sarà necessario attendere le linee guida e le prime applicazioni della stessa da parte dei Giudici e degli Uffici delle sezioni delle esecuzioni immobiliari dei singoli Tribunali.

L’alternativa offerta dalla Legge 3/2012 per bloccare il pignoramento della casa e liberarsi dai debiti

La Legge 3/2012 risponde soprattutto a chi ha debiti elevati e ha in corso contenziosi civili o tributari che hanno portato all’esproprio di beni mobili e immobili.

Un’opportunità offerta a chi ha fatto ricorso alla legge sul sovraindebitamento è quella di ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Per sospendere un pignoramento, però, non è sufficiente la domanda di composizione della crisi al Tribunale competente, in quanto il Giudice dell’esecuzione non ha il potere di sospendere la procedura espropriativa.

Questo potere spetta al Tribunale investito del sovraindebitamento, che, dopo aver valutato l’ammissibilità della procedura richiesta, sospende con proprio decreto le procedure esecutive in corso.
A questo punto il giudice dell’esecuzione, messo a conoscenza del provvedimento, sospende le procedure esecutive in corso e attende la decisione del liquidatore gestore nominato, il quale potrà scegliere (anche in base al piano presentato dal debitore) se bloccare il pignoramento, oppure confermarlo con il vantaggio di accantonare nella procedura di sovraindebitamento tutte le somme da percepire.


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DATA PUBBLICAZIONE:
22 Maggio 2020