Tra le 3 procedure tra cui scegliere, la "liquidazione del patrimonio", anche quando minimo

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La Legge 3/2012 consente ai soggetti sovraindebitati di ridurre o azzerare i debiti: il vantaggio è che in questo modo i pagamenti saranno sostenibili per il debitore. Al termine della fase di soddisfazione dei creditori per il nuovo importo solvibile, non avrai più debiti e le tue entrate non andranno più nelle tasche di qualcun altro.

La normativa prevede tre procedure per uscire dal sovraindebitamento, tra cui la "liquidazione del patrimonio", la più lunga in termini di tempo. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze in materia per sintetizzare in questa semplice e pratica guida tutto ciò che bisogna sapere su questa procedura.

La legge 3/12 permette anche a chi non ha alcun bene di avere accesso alla procedura di liquidazione: alla fine della procedura non avrai più debiti e le future entrate rimarranno tue.

Introduzione alla procedura di liquidazione del patrimionio

Si tratta di una procedura che il Legislatore ha previsto in alternativa alle altre due procedure disciplinate dalla medesima normativa, ovvero il piano del consumatore e l’accordo con i creditori. Alla procedura di liquidazione possono accedere tutti i soggetti che versano in condizione di sovraindebitamento, siano essi consumatori o non consumatori, salve le condizioni di inammissibilità indicate all’art. 7 comma II° lett. a) e b). 

La vendita dei beni

Ai fini dell’apertura della procedura, costituisce presupposto oggettivo la messa a disposizione di tutti i beni (beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili), di proprietà del soggetto sovraindebitato, fatta eccezione per le deroghe indicate al comma VI° dell’art. 14 ter. 

I beni che devono essere conferiti sono:

  • Quelli in possesso del debitore al momento dell’apertura della liquidazione;
  • Quelli che entreranno nel patrimonio di costui successivamente, durante il periodo in cui la procedura rimarrà aperta, periodo indicato in almeno quattro anni.

Durante questo periodo, il liquidatore deve procedere alla vendita dei beni. La cessione dei beni non deve avvenire necessariamente attraverso il costoso meccanismo dell’asta, potendo essere adottate anche procedure competitive di tipo privato (ad es. trattativa diretta con soggetti interessati all’acquisto, anche individuati dal debitore, o con familiari del debitore medesimo).

Con il denaro ricavato dalla vendita dei beni, il liquidatore provvede a soddisfare i creditori.

Tale soddisfazione avviene secondo l’ordine previsto dalla legge:

  1. Dapprima le spese di procedura che vanno in prededuzione;
  2. I creditori privilegiati;
  3. Infine quelli chirografari. 

Esdebitazione e Liquidazione a zero

Al termine della procedura di liquidazione, il debitore viene ammesso al beneficio dell’esdebitazione, che consiste nella cancellazione dei debiti non pagati.

Per ottenere tale beneficio, devono essere soddisfatti i requisiti elencati all’art. 14 terdecies comma I°, tra i quali rientra la soddisfazione, almeno in parte, dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 

Tale requisito è senz’altro presente quando il debitore è titolare di beni che possono essere conferiti nella procedura. 


Il problema si pone invece quando non vi sono beni: in questo caso, è ammissibile la c.d. “liquidazione a zero”?

La questione deve essere esaminata sotto un duplice profilo

  1. Il diritto del debitore ad accedere alla procedura; 
  2. Il diritto del debitore ad ottenere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione.


1. Il diritto del debitore ad accedere alla procedura

Ipotesi di “liquidazione a zero” ricorrono quando il soggetto sovraindebitato rispetta entrambi i seguenti requisiti:

  • Non possiede beni immobili né beni mobili registrati né beni mobili;
  • Percepisce uno stipendio appena sufficiente a fronteggiare le spese correnti per il sostentamento proprio e della propria famiglia, oppure non percepisce alcuna retribuzione poiché disoccupato.


In fattispecie del genere, si deve ritenere possibile la c.d. “liquidazione a zero”, nel senso che il debitore ha diritto di accedere alla procedura disciplinata dall’art. 14 ter e ss., poiché il Legislatore non indica tra i requisiti “l’essere proprietario di beni”. 

Inoltre, il contenuto della citata norma deve essere coordinato con la previsione di cui all’art. 14 undecies, secondo il quale devono essere liquidati anche i beni di cui il debitore diventa proprietario nell’arco della procedura. Ciò significa che, se il soggetto sovraindebitato non è titolare di beni al momento dell’apertura della procedura, non si può escludere che lo diventi durante i quattro anni successivi; ad es. trova un’occupazione che gli consente di percepire un reddito di ammontare superiore al fabbisogno proprio e della propria famiglia e, quindi, può conferire la differenza in procedura, oppure riceve un lascito ereditario, ecc.

Si può quindi affermare che il debitore sovraindebitato privo di un patrimonio liquidabile ha diritto ad accedere alla procedura. 

Simile liquidazione non può essere ritenuta dannosa per i creditori, i quali non potrebbero comunque soddisfare i propri diritti attraverso azioni esecutive individuali (in mancanza di beni da aggredire). Anzi, l’apertura della procedura di liquidazione potrebbe garantire una migliore soddisfazione dei creditori grazie agli eventuali beni sopravvenuti o alle azioni recuperatorie che possono essere esperite dal Liquidatore.


2. Il diritto del debitore ad ottenere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione

 Uno dei requisiti per ottenere il beneficio dell’esdebitazione è l’aver soddisfatto almeno in parte i creditori

Quindi, in ogni caso, durante l’arco della liquidazione, deve essere versato ai creditori almeno un importo diverso da zero.

Il Legislatore utilizza questa espressione assai generica e non fa alcuna ulteriore precisazione: non indica in quale percentuale debbano essere pagati i creditori, né prevede il pagamento integrale di alcune categorie rispetto ad altre

Ciò significa che il diritto all’esdebitazione sussiste anche nell’ipotesi in cui vengano pagate soltanto in parte le spese in prededuzione e rimangano totalmente insoddisfatti gli altri creditori sia privilegiati che chirografari, oppure vengano pagati, oltre ai creditori in prededuzione, solo in minima parte (ad es. lo 0,1%) i creditori privilegiati con totale insoddisfazione di quelli chirografari.

Stando alla generica espressione adottata dal Legislatore, per ottenere il beneficio dell’esdebitazione in ipotesi di c.d. “liquidazione a zero” è sufficiente che, durante i quattro anni, il debitore conferisca un bene minimo, ad es. mille euro, una poltrona, ecc..

In ogni caso, al di là del beneficio dell’esdebitazione, cui il debitore può accedere soltanto dopo la chiusura della liquidazione, va ricordato che per tutta la durata della procedura costui è tutelato nei confronti dei creditori, i quali non possono promuovere o proseguire azioni esecutive individuali.

Conclusioni

L’apertura della procedura di liquidazione comporta quindi sempre un beneficio per il soggetto indebitato.

Da ultimo, è doveroso evidenziare che l’interpretazione di cui sopra è coerente con il contenuto della Legge emanata l’11 ottobre 2017, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a riformare le varie procedure per la risoluzione delle crisi d’impresa, indicando al contempo i principi guida cui il Potere Esecutivo dovrà attenersi.

Secondo quanto indicato nel testo della Legge, il diritto all’esdebitazione dovrà essere riconosciuto anche in favore del debitore meritevole (ovvero che non abbia contribuito colpevolmente ad aggravare la situazione debitoria, che non abbia compiuto atti in frode ai creditori, etc.), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura. Questo diritto potrà essere riconosciuto solo per una volta, e in ogni caso permane l’obbligo di pagamento del debito nel caso in cui sopravvengano utilità entro i quattro anni.


Avv. Enrica Spangaro

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
14 Giugno 2018
Categoria: Normativa