Trattenute e cessione del quinto: la Legge 3/2012 li sospende

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Anche un soggetto la cui retribuzione o pensione è soggetta a trattenute per via di:

(i) azioni esecutive in corso e/o

(ii) di cessioni di quote della retribuzione/pensione concesse a garanzia di finanziamenti

può trarre beneficio dall'accesso ad una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, la norma che permette ai soggetti non fallibili sovraindebitati di ridurre i debiti e renderli sostenibili. 

In questo modo puoi tornare ad essere sereno fin da subito perché, grazie alla Legge 3/2012 e all'aiuto dei professionisti di Ri.Analisi, puoi condurre una vita dignitosa e in tempi certi chiudere le tue posizioni debitorie una volta per tutte.

Di seguito tutte le informazioni che devi conoscere sull'argomento.


Azioni esecutive in atto 

Per quanto riguarda le trattenute operate sulla retribuzione e/o pensione in ragione di azioni esecutive in atto, la più attenta giurisprudenza ha chiarito che, con l’apertura delle procedure previste dalla Legge 3/2012, il pignoramento cessa definitivamente.

Quindi anche Il pignoramento dello stipendio può essere bloccato grazie alla Legge 3/2012!

Le somme già percepite dal creditore in forza del pignoramento non vengono toccate e solo il credito residuo esistente alla data di apertura della procedura viene pagato secondo le condizioni previste dal piano del consumatore, dall'accordo con i creditori o dalla procedura di liquidazione. 

Esistono tuttavia nella giurisprudenza posizioni di segno contrario che si basano sull'assunto che, con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, la procedura esecutiva dovrebbe essere considerata chiusa, con la conseguenza che il provvedimento giudiziale assunto dovrebbe considerarsi intangibile e vincolante

Questo orientamento non è condivisibile, per analogia con la normativa fallimentare. Infatti, nel fallimento, anche se l’assegnazione al creditore del pignoramento dello stipendio avviene prima del fallimento, i pagamenti dopo il fallimento non sono efficaci. Lo stesso si deve applicare nel caso di soggetti non fallibili: i pagamenti dopo l'approvazione della procedura a norma di Legge 3/2012 sono da considerarsi sospesi.

Finanziamenti assistiti da cessione di quote di stipendio/pensione

Qual è, invece, la sorte dei finanziamenti assistiti da cessione di quote di stipendio/pensione? Devono essere rimborsati secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o possono essere sospesi dalla Legge 3/2012?

Naturalmente, gli istituti di credito eroganti tali tipologie di finanziamento si oppongono alla ricomprensione dei suddetti crediti all'interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sostenendo che il soggetto debitore non abbia più la titolarità della quota di retribuzione/pensione e/o TFR ceduta e dunque non possa più disporne.

Dopo una iniziale altalenanza della giurisprudenza, oggi l’orientamento prevalente sembrerebbe quello in base al quale i crediti per finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio/pensione possano essere falcidiati nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, in concorso con gli altri creditori chirografari. 


La cessione del quinto dello stipendio/pensione può essere sospesa grazie alla Legge 3/2012!

Le argomentazione poste alla base di tale orientamento giurisprudenziale sono le seguenti:

  1. la stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto e la successiva notifica dello stesso al datore di lavoro non comporta l’immediata cessione delle quote di retribuzione a favore dell’ente creditizio. Difatti, in base all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 551/2012 e Cass.17590/2005), la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
  2. quando la Legge 3/2012 ha voluto escludere determinate categorie di crediti dalle procedure di sovraindebitamento, l’ha fatto esplicitamente (cfr. art. 7, comma 1 e art. 14 ter comma 6);
  3. l’opponibilità del contratto di cessione del quinto dello stipendio alle procedure di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’impianto generale della Legge 3/2012, la quale, come si è visto, ha riconosciuto a tutte le procedure dalla stessa regolamentate un effetto sospensivo addirittura delle procedure esecutive in corso.

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DATA PUBBLICAZIONE:
24 Agosto 2018
Categoria: Normativa