LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

(TESTO CON LE MODIFICHE EX D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.)

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DAL 18-01-2013 

“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente art. si applicano ai procedimenti instaurati dal 30°giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La legge 17 dicembre 2012, n. 221 è entrata in vigore il 19.12.2012.

SEZIONE PRIMA 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Art. 6  (Finalità e definizioni)
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludereun accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dallapresente sezione.Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cuiall'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.
  2. Ai fini del presente capo, si intende:
    a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempierele proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
    b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopiestranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Art. 7. (Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi dicomposizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensidell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla basedi un piano che,assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzierilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo alvalore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestatodagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sulvalore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamentodel patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore instato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi dicui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, unpiano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; 

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; 

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizionidella presente sezione

Art. 8. (Contenuto dell’accordo o del piano)
  1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 
  2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
  3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito alconsumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
  4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori munitidi privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussistela causa di prelazione.
Art. 9. (Deposito della proposta) 

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale deldebitore.Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deveessere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agliuffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosipendenti. 

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazionedelle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negliultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazionesulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo edella sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificatodello stato di famiglia. 

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. 

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore acorredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportareintegrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effettidel concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti daipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondoe terzo, del codice civile.

Art. 10. (Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente condecreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per letteraraccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dellaproposta e del decreto.Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere piùdi sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli ufficicompetenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato laproposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non operanei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revocadel decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché lacessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazionedell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudicesono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 

Art. 11. (Raggiungimento dell’accordo)
  1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almenodieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1.In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 
  2. Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditorirappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamentonon sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersisulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento dellamaggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 
  3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitoree obbligati in via di regresso. 
  4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 
  5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg.dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli entigestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragionidei creditori.Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale edel collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato 
Art. 12 . (Omologazione dell’accordo) 

1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.Nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme dicui all'art. 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento dellapercentuale di cui all'art. 11, comma 2, e l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale deicrediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfattodall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dallasezione seconda.Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguitala pubblicità di cui all'art. 10, comma 2.I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto delpiano.

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere incamera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti c.p.c..Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sonosoggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267.;

Art. 12-bis. (Procedimento di omologazione del piano del consumatore)
  1. Il giudice,se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti infrode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo ,a cura dell'organismo dicomposizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere piùdi sessanta giorni. 
  2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti diesecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puòdisporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventadefinitivo. 
  3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazioneanche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore haassunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registratiil decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui alcomma 2, ove adottato. 
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misuranon inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. 
  5. Si applica l'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 
  6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 
  7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 
Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore) 

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previstodall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delloaccordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al pianodel consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e deicrediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché diogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decretomotivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano delconsumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazionedei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioninon imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puòmodificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. 

Art. 14. (Impugnazione e risoluzione dell'accordo) 

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con ildebitore, quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovverosottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.Non é ammessa alcuna altra azione di annullamento. 

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 

3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ognicaso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buonafede. 

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguentic.p.c..Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato ilprovvedimento.

Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 
  1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'art. 11, comma 5. 
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effettidell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: 
  3. a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottrattao dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; 

    b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili aldebitore.

  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato perl'ultimo adempimento previsto.
  5. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimoadempimento previsto dall'accordo.
  6. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i dirittiacquistati dai terzi in buona fede.
  7. Si applica l'art. 14, comma 5

SEZIONE SECONDA 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni) 
  1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a)e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 
  2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3. 
  3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisicanell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioniassunte; 

    c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 

    d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

    e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 

  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competentisulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 
  5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 
  6. Non sono compresi nella liquidazione:

    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; 

    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile; 

    d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

  7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,del codice civile.
Art. 14-quater. (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) 

 Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto dicui all'art. 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cuialla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo odi cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis,comma 2, lettera a).La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonchédi risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatoreai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. 

Art. 14-quinquies. (Decreto di apertura della liquidazione) 
  1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frodeai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.Si applica l'art. 10, comma 6. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi inun professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

    b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causaanteriore; 

    c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 

    d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione deldecreto, a cura del liquidatore; 

    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che nonritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; 

    f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b). 

  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 
  4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ognicaso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
Art. 14-sexies. (Inventario ed elenco dei creditori) 

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9,commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità deldebitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di postaelettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia ilcontenuto previsto dall'art. 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cuialla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 

b) la data entro cui vanno presentate le domande; 

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 


Art. 14-septies. (Domanda di partecipazione alla liquidazione) 
  1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

    a) l'indicazione delle generalità del creditore; 

    b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizionedel bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 

    c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 

    d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

    e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 

  2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. 
Art. 14-octies. (Formazione del passivo) 
  1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'art. 14-septies e, predisposto un progetto di statopassivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o inpossesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per leeventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'art. 14-sexies, comma 1, lettera a).
  2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alleparti. 
  3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindicigiorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensidel comma 1.
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.Si applica l'art. 10, comma 6. 
Art. 14-novies. (Liquidazione) 

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti daibeni del debitore.Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso neiquattro anni successivi al deposito della domanda.