Consolidamento dei debiti: 3 procedure da conoscere

La possibilità di estinguere i propri debiti è un diritto previsto dalla Legge 3/2012, nata per risolvere crisi da sovraindebitamento di persone che non possono accedere alla legge fallimentare. Le procedure da conoscere sono tre.

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Chi si trova in una grave crisi debitoria può accedere, ai sensi della Legge 3/2012, a tre diverse procedure:

  • piano del consumatore,
  • accordo con i creditori,
  • liquidazione del patrimonio.


La procedura “giusta” andrà individuata in base alla concreta condizione in cui la persona si trova. In particolare andranno considerati tre elementi: capacità reddituale, patrimonio e ammontare dei debiti.

Solo affidandosi a professionisti preparati è possibile determinare la soluzione corretta ed ottenere così la pronuncia favorevole da parte del Tribunale. Spesso, infatti, errori procedurali o inesperienza compromettono l’accesso a questa normativa da parte di molti debitori.

Uno dei problemi principali circa il buon esito della Legge 3/2012 risiede in una corretta predisposizione di tutta la documentazione necessaria, che richiede particolare meticolosità e attenzione.

Vediamo in sintesi le tre procedure previste dalla Legge 3/2012, con alcuni casi favorevolmente risolti.

1. Piano del Consumatore

È la procedura più snella, poiché richiede il solo parere del giudice e non l’approvazione dei creditori.

Può accedervi, però, solo il consumatore, ovvero la persona fisica che si è indebitata per motivi non legati ad attività professionale, ad esempio per acquistare la prima casa. Il primo passo della procedura prevede la presentazione al giudice di un piano economico finanziario sostenibile, redatto avvalendosi del supporto di un OCC (organismo di composizione della crisi).

Dopo che la proposta viene presentata dal consumatore, il giudice ha al massimo sei mesi di tempo per omologare, quindi approvare, il piano. 

In questo periodo deve verificare i seguenti aspetti:

  • che il piano sia sostenibile;
  • che sia garantito il pagamento dei crediti impignorabili;
  • che sia risolta ogni contestazione sul totale dei crediti;
  • che il consumatore sia meritevole: non abbia voluto frodare i creditori e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

In merito ai tempi di rientro dai debiti, la Legge sul sovraindebitamento non prevede nulla in termini di durata della procedura

I Tribunali hanno adottato orientamenti diversi: sono stati omologati piani della durata di cinque anni, così come di durata ventennale. Termini più lunghi possono essere legati alla specifica situazione debitoria, sempre tenendo conto delle ragioni dei creditori. 

Un caso concreto: piano del consumatore di durata superiore ai 5 anni

In un caso sottoposto al Tribunale di Reggio Calabria, due coniugi sovraindebitati avevano chiesto l’omologa di un piano del consumatore che permettesse:

  • il pagamento integrale dei creditori ipotecari e privilegiati entro 9 mesi,
  • il pagamento del 78,74% dei creditori chirografari con versamenti rateali nell’arco di otto anni e sei mesi.

All’udienza fissata per l’omologa non è emersa alcuna opposizione da parte dei creditori, per questo il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto ammissibile il piano proposto a fronte delle specificità del caso concreto. 

2. Accordo di composizione della crisi (ACC)

Si tratta nella pratica di un “mini concordato” e prevede una valutazione positiva di almeno il 60% dei creditori.
Questa procedura viene proposta nei casi in cui il debitore ha un reddito sufficiente o beni che gli permettono di raggiungere l’accordo con i propri creditori. In questo caso si può salvare la parte più importante del proprio patrimonio, come la casa.

Con l’accordo di composizione della crisi, il debitore verserà una quota mensile, stabilita dal giudice o concordata con i creditori, in base alle sue possibilità.

Si tratta di una procedura più complessa e richiede la consulenza di un professionista in grado di valutare convenienza e parametri necessari per tale accordo.

L'accordo prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
  • garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;
  • possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
  • affidamento del patrimonio a un “gestore” (professionista nominato dal giudice).

Un caso concreto: accordo con i creditori per salvare la propria casa

Un caso esemplare è stato quello di Anna di Padova, nostra cliente, che è riuscita a salvare la propria casa grazie ad un accordo con i creditori.

Per garantire il pagamento dei creditori nei termini indicati è stato determinante il contributo dei familiari di Anna, che si sono impegnati a versare ogni mese una determinata somma di denaro per tutta la durata della procedura. 

Considerato l’ammontare dei debiti e le risorse esterne, la durata dell’accordo è stata indicata in quattro anni.

3. Liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione è l’unica alternativa rimanente per il debitore che non ha i requisiti per accedere ad una delle altre due procedure. Non potendo proporre un piano o un accordo con i creditori, ricorre alla liquidazione del patrimonio, proprio come avviene per l’impresa commerciale.

In questo caso il debitore mette a disposizione quello che ha: un immobile, la casa o parte del reddito e paga per alcuni anni una quota mensile stabilita dal giudice.
Al termine della procedura, il resto dei debiti viene cancellato, in quanto non vi è la possibilità di ripagarli, né ora né in futuro.

Per avviare la procedura di liquidazione è necessaria la domanda del solo debitore, che mette a disposizione il suo intero patrimonio, salvo i beni espressamente esclusi. 

La procedura di liquidazione dei beni può essere utilizzata da tutti i soggetti che possono accedere al sovraindebitamento, inclusi quindi le persone fisiche in generale, i consumatori e le imprese o professionisti non soggetti a fallimento.

È possibile accedere alla procedura di liquidazione anche senza patrimonio o con un reddito esiguo.

I primi passi previsti per questa procedura sono:

  • il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista e poi deposita il ricorso al Tribunale per l’ammissione alla procedura;
  • il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  • apertura della liquidazione.

Dopo il Decreto di apertura liquidazione, seguono le seguenti fasi:

  • definizione del programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  • dopo 4 anni la procedura può avere termine;
  • viene approvato il conto di gestione e segue l’istanza per la chiusura della liquidazione;
  • si apre il procedimento di esdebitazione, ovvero l’estinzione del debito restante.

Un caso concreto: ex-imprenditore accede alla liquidazione

Un ex-imprenditore di Udine è riuscito a risolvere la sua esposizione debitoria di 390 mila euro, affidandosi a noi di Ri.Analisi, che abbiamo valutato la soluzione più veloce e adatta alla sua situazione.

Il caso riguarda Giorgio, sposato e padre di due figli che, sino a qualche anno fa, aveva svolto attività d’impresa in una società di capitali.

Giorgio aveva accumulato ingenti debiti connessi principalmente a finanziamenti bancari in ordine ai quali si era costituito fideiussore.
A ciò si aggiungevano debiti verso fornitori, di cui si era fatto personalmente garante.

Per quanto possibile, Giorgio ha cercato di soddisfare i fornitori, tant’è che, dopo la chiusura delle società, si è impegnato ad onorare i debiti di persona. Purtroppo, anche a causa di un reddito non adeguato e di soli 1.500€ al mese non è riuscito a mantenere tale impegno.

Giorgio non possiede nemmeno immobili, né veicoli, che ha venduto per ripagare almeno in parte le spese.  
I creditori hanno quindi avviato azioni giudiziarie che hanno colpito il conto corrente e lo stipendio di Giorgio.

Quando avviene il pignoramento del conto corrente, si è costretti ad aprirne celermente un altro per consentire al datore di lavoro di accreditare lo stipendio, ma rimane il timore di subire il pignoramento anche del nuovo conto.
Inoltre, nel caso vi sia un’azione esecutiva sulla retribuzione, il debitore non può neanche usufruire per intero del TFR. 

Si tratta di situazioni che non consentono al debitore di vivere serenamente e che sono fonte di ansia e preoccupazione, come lo è stato per Giorgio, che ha finalmente deciso di chiedere il nostro supporto e contattarci per esporci i suoi problemi.

La liquidazione del patrimonio ottenuta da Ri.Analisi ha bloccato il pignoramento del conto corrente e ha risolto i problemi di debiti di Giorgio

Dopo aver valutato attentamente la situazione di Giorgio, l'unica soluzione ammissibile è stata quella di avviare la procedura di liquidazione del patrimonio, anche se lui non ha altri beni oltre al suo stipendio.

Abbiamo raccolto tutta la documentazione del caso, redatto l'elenco dei creditori, allegato la relazione dell'OCC e l'abbiamo presentata al Tribunale di Udine.

La sentenza è stata positiva e ha previsto, ai sensi dell’art. 14 ter, che Giorgio versi ai creditori solo una quota della retribuzione, in quanto una parte del suo stipendio è necessario al sostentamento della famiglia. 

Il giudice ha stabilito che la quota mensile che Giorgio dovrà pagare per 4 anni è di circa 500 euro.

Inoltre la sentenza ha previsto il blocco delle azioni esecutive: “è il giudice di questa procedura che:
“sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo” (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l’attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all’attività dei soli organi della liquidazione”.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sentenza allegata qui sotto.

Scegliere la giusta procedura è il compito dei professionisti di Ri.Analisi. Infatti, solo la conoscenza approfondita della Legge 3/2012 e l’esame puntuale del caso in tutti i dettagli, può portare ad individuare la strada giusta.
Contattaci ora per qualunque informazione.

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DATA PUBBLICAZIONE:
25 Maggio 2021