COVID-19: le tutele contro lo sfratto

La crisi scaturita dalla recente emergenza sanitaria ha negativamente influenzato i contratti di locazione sia ad uso abitativo che ad uso commerciale, ma non si devono temere azioni di sfratto.

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Molti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione e, in molti casi, l’INPS ha ritardato, o addirittura sta ancora ritardando, la corresponsione della relativa prestazione. Inoltre, quasi tutte le attività commerciali ed imprenditoriali sono state costrette a sospendere la propria attività. 

Conseguentemente, numerosi inquilini sono rimasti improvvisamente privi della liquidità necessaria a pagare i canoni di locazione. In questo caso, i conduttori non devono temere azioni di sfratto, in quanto il Legislatore ha previsto una specifica tutela. 

L’art. 91, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, stabilisce che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". 

In applicazione di questa disposizione, per il conduttore moroso deve essere esclusa la responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il conduttore dovrà pagare per intero i canoni dovuti, però il ritardo non potrà giustificare un’eventuale richiesta di sfratto per morosità.

I proprietari chiedono garanzia del pagamento

In conseguenza del lockdown, numerosi proprietari erano seriamente preoccupati di non riuscire ad incassare i canoni. 

A tutela del proprio credito, sono stati numerosi i locatori che hanno preteso il rilascio di assegni o cambiali a garanzia del pagamento dei canoni relativi ai mesi in cui l’esercizio commerciale rimaneva chiuso. 

Molti conduttori non sono stati in grado di corrispondere i canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio e, quindi, i proprietari hanno manifestato l’intenzione di incassare i titoli concessi a garanzia

Trattandosi di titoli privi di copertura, la conseguenza immediata sarebbe stata la “levatura del protesto”, ovvero l’attestazione del mancato pagamento a carico del conduttore e la conseguente segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria con evidente pregiudizio per l’accesso al credito.

La tutela del legislatore e alcuni casi concreti

Su ricorso d’urgenza promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dai conduttori, diversi Tribunali hanno inibito ai proprietari di portare all’incasso i titoli concessi a garanzia e ciò in quanto il mancato pagamento dei canoni non era da attribuire a causa imputabile al conduttore

Significativa l’ordinanza dd. 12/05/2020 con la quale il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso della titolare di un centro estetico, ha ordinato alla società proprietaria dell’immobile di non portare all’incasso gli assegni concessi a garanzia.

Analoghi provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Venezia in data 14/04/2020 a tutela della titolare di un negozio di pelletteria e dal Tribunale di Genova in data 01/06/2020 a tutela del titolare di una discoteca.

Per qualunque chiarimento, potete contattarci qui.

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DATA PUBBLICAZIONE:
15 Giugno 2020