La legge 3/2012: la soluzione per liberarti dai debiti

La legge 3/2012, conosciuta anche come legge “salva suicidi”, permette di tagliare i debiti delle persone che si trovano in gravi difficoltà economiche, ovvero in uno stato definito di “sovraindebitamento”.

La legge 3/2012: la soluzione per liberarti dai debiti

Questa legge è la soluzione equa e concreta per cittadini, piccoli imprenditori, liberi professionisti e tutti i soggetti “non fallibili”, che hanno la possibilità di pagare i loro debiti per quanto è possibile, in base alle proprie risorse. Vediamo cosa prevede la legge e chi può farvi ricorso.

CONTATTA ora i professionisti di Ri.Analisi per libertarti dai debiti e ripartire da zero

Novità 2021: Nuovo Codice della Crisi d'Impresa

A chi si rivolge la legge 3/2012

I soggetti “non fallibili”

Sono molti i soggetti indebitati e incalzati dai propri creditori per tutta la vita.

Sono definiti “non fallibili” perché non possono fare ricorso alla legge fallimentare, applicabile solo a società commerciali (spa, srl).

I soggetti non fallibili sono:

  • i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici;
  • gli imprenditori agricoli;
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;
  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte;
  • gli eredi di un imprenditore defunto;
  • le start-up innovative;
  • gli enti pubblici.

Infine, sono “non fallibili” anche i relativi soci nel caso di società di persone e le imprese commerciali “sotto soglia”, quindi di piccole dimensioni, non rientranti tra i parametri indicati dalla legge fallimentare.

Le soglie definite dalla legge fallimentare sono:

  • un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200 mila euro (sempre nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • debiti per un ammontare non superiore o pari a 500 mila euro.

Le modalità per uscire dal sovraindebitamento

Tre procedure

La legge 3/2012 consente di scegliere una tra le seguenti 3 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  1. Accordo di composizione della crisi (ACC)
  2. Piano del consumatore (PDC)
  3. Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione

a) Se sei un consumatore puoi accedere alternativamente a:

  • accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • piano del consumatore;liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”.

b) Se sei un soggetto diverso dal consumatore (libero professionista, piccolo imprenditore, agricoltore, ente non profit, etc.), puoi accedere alternativamente a:

  • accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”.

Prima modalità: Piano del consumatore (PDC)

È la procedura più snella, poiché richiede il solo parere del giudice.

Tuttavia, è rivolta al solo consumatore, così definito dalla legge:
“il debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (es. debiti prima casa)”.

Nel caso del PDC l'iter è il seguente:

  • redazione, con l’ausilio dell’OCC (organismo di composizione della crisi), di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;
  • verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano – se positiva il giudice omologa il piano (NON è previsto il voto dei creditori);
  • forme di pubblicità, analogamente all’accordo;
  • attuazione del piano. 

È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.

Seconda modalità: Accordo di composizione della crisi (ACC)

Questa procedura assomiglia ad un concordato, in cui si rinegozia il debito con l'insieme dei creditori

Il piano depositato dovrà ricevere il consenso del 60% degli stessi.

L'accordo prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
  • garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
  • affidamento del patrimonio a un “gestore” (professionista nominato dal giudice).

L'iter si sviluppa in questo modo:

  • il debitore deposita il piano, sostenuto da un professionista;
  • il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
  • tentativo di raggiungimento dell’accordo (60% dei crediti);
  • se l’accordo viene raggiunto il Giudice omologa l’ACC e ne ordina la pubblicazione; se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.

Terza modalità: Liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione”

Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore. È la più lunga e complessa.

Si può intraprendere in questi casi:

  • istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
  • conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore.

La conversione della procedura di ACC o PDC avviene in caso di:

  • annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano;
  • cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);
  • risoluzione ACC o PDC per cause imputabili al creditore.

La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:

  • il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
  • il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  • apertura della liquidazione.

La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:

  • decreto di apertura liquidazione;programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  • decorsi 4 anni la procedura può avere termine;
  • approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
  • esdebitazione per il debitore persona fisica.

L’esdebitazione conseguente alla liquidazione

L’esdebitazione è uno dei principali vantaggi della legge 3/2012 e ottenerla significa liberarsi definitivamente da ogni altro debito residuo e riacquistare la serenità.

L’istanza di esdebitazione va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione.


I vantaggi principali della legge 3/2012

Consistono in:

  • congelamento di azioni nei confronti del tuo patrimonio, non appena il giudice accoglie l'istanza (circa un mese e mezzo);
  • possibilità di rinegoziare i debiti, altrimenti insolvibili. 

In questo modo riuscirai a ripagare i creditori secondo quanto previsto dai nuovi termini più favorevoli e ripartire da zero, libero dai debiti.

Le novità del 2021: il nuovo Codice della crisi

Per tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia esso persona giuridica o fisica, professionista o consumatore, è stato pubblicato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6).

Entrerà in vigore definitivamente il 1° settembre 2021 e comprenderà anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in modo da disciplinare in un corpo normativo unitario l’insolvenza dell’imprenditore e quella del consumatore o privato cittadino.

Approfondisci


Non rimandare per sempre la tua libertà.

Contattaci o fissa ora un primo incontro gratuito: conoscendoci di persona capirai presto di essere in buone mani, ritroverai da subito la serenità e grazie ai professionisti di Ri.Analisi ripartirai senza debiti.


Riportiamo di seguito le parti principali del testo della Legge 3/2012


CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE(TESTO CON LE MODIFICHE EX D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.) 

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DAL 18-01-2013 

“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente art. si applicano ai procedimenti instaurati dal 30°giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” La legge 17 dicembre 2012, n. 221 è entrata in vigore il 19.12.2012.


SEZIONE PRIMA 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 


Art. 6  (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludereun accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dallapresente sezione.Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cuiall'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8. 

2. Ai fini del presente capo, si intende: 

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempierele proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; 

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopiestranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.


Art. 7. (Presupposti di ammissibilità) 

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi dicomposizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensidell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla basedi un piano che,assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzierilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. 

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo alvalore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestatodagli organismi di composizione della crisi.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sulvalore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamentodel patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il gestore è nominato dal giudice. 

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore instato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi dicui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, unpiano contenente le previsioni di cui al comma 1. 

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: 

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; 

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; 

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizionidella presente sezione


Art. 8. (Contenuto dell’accordo o del piano) 

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. 

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito alconsumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori munitidi privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussistela causa di prelazione 


Art. 9. (Deposito della proposta) 

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale deldebitore.Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deveessere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agliuffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosipendenti. 

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazionedelle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negliultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazionesulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo edella sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificatodello stato di famiglia. 

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. 

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; 

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore acorredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportareintegrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effettidel concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti daipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondoe terzo, del codice civile 


Art. 10. (Procedimento) 

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente condecreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per letteraraccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dellaproposta e del decreto.Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere piùdi sessanta giorni. 

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli ufficicompetenti; 

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né' disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato laproposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non operanei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revocadel decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché lacessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazionedell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudicesono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 


Art. 11. (Raggiungimento dell’accordo) 

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almenodieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1.In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditorirappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamentonon sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersisulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento dellamaggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitoree obbligati in via di regresso. 

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg.dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli entigestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragionidei creditori.Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., innanzi al tribunale edel collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato 


Art. 12 . (Omologazione dell’accordo) 

1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.Nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme dicui all'art. 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento dellapercentuale di cui all'art. 11, comma 2, e l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale deicrediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfattodall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dallasezione seconda.Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.  

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguitala pubblicità di cui all'art. 10, comma 2.I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto delpiano. 

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo.L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere incamera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti c.p.c..Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puòfar parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sonosoggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267. 


Art. 12-bis. (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) 

1. Il giudice,se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti infrode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo ,a cura dell'organismo dicomposizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 e l'udienza non devono decorrere piùdi sessanta giorni. 

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti diesecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puòdisporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventadefinitivo. 

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazioneanche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore haassunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registratiil decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui alcomma 2, ove adottato. 

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misuranon inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. 

5. Si applica l'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 


Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore) 

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previstodall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delloaccordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al pianodel consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e deicrediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché diogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decretomotivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano delconsumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazionedei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioninon imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puòmodificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. 


Art. 14. (Impugnazione e risoluzione dell'accordo) 

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con ildebitore, quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovverosottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.Non é ammessa alcuna altra azione di annullamento. 

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 

3. Il ricorso per la risoluzione é proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ognicaso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buonafede. 

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguentic.p.c..Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato ilprovvedimento.


Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'art. 11, comma 5. 

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effettidell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: 

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottrattao dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; 

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili aldebitore. 

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato perl'ultimo adempimento previsto. 

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimoadempimento previsto dall'accordo. 

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i dirittiacquistati dai terzi in buona fede. 

6. Si applica l'art. 14, comma 5



SEZIONE SECONDA 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 


Art. 14-ter. ( Liquidazione dei beni) 

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a)e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3. 

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: 

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisicanell'assumere volontariamente le obbligazioni; 

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioniassunte; 

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competentisulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 

6. Non sono compresi nella liquidazione: 

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; 

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; 

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile; 

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,del codice civile. 


Art. 14-quater. (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) 

 Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto dicui all'art. 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cuialla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo odi cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis,comma 2, lettera a). 

La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonchédi risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatoreai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. 


Art. 14-quinquies. (Decreto di apertura della liquidazione) 

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frodeai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.Si applica l'art. 10, comma 6. 

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi inun professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causaanteriore; 

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione deldecreto, a cura del liquidatore; 

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che nonritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; 

f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b). 

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ognicaso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. 


Art. 14-sexies. (Inventario ed elenco dei creditori) 

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9,commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità deldebitore: 

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di postaelettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia ilcontenuto previsto dall'art. 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cuialla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 

b) la data entro cui vanno presentate le domande; 

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 


Art. 14-septies. (Domanda di partecipazione alla liquidazione) 

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: 

a) l'indicazione delle generalità del creditore; 

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizionedel bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. 


Art. 14-octies. (Formazione del passivo) 

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'art. 14-septies e, predisposto un progetto di statopassivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o inpossesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per leeventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'art. 14-sexies, comma 1, lettera a). 

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alleparti. 

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindicigiorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensidel comma 1. 

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.Si applica l'art. 10, comma 6. 


Art. 14-novies. (Liquidazione) 

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti daibeni del debitore.Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso neiquattro anni successivi al deposito della domanda. 

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazionesono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggettispecializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte dioperatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione epartecipazione degli interessati.Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, ilgiudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Sealla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatorepuò subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma diliquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione delpignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivicompresa la trascrizione del decreto di cui all'art. 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione diogni altra forma di pubblicità disposta.I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali illiquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delleoperazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'art.107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima deldecorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, lachiusura della procedura. 


Art. 14-decies. (Azioni del liquidatore) 

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei benicompresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività' diamministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. 


Art. 14-undecies. (Beni e crediti sopravvenuti) 

I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art.14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e laconservazione dei beni medesimi.Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3. 


Art. 14-duodecies. (Creditori posteriori) 

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art.14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto diliquidazione. 

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavatodalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 


Art. 14-terdecies. (Esdebitazione) 

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confrontidei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; 

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16; 

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14-undecies, un'attività' produttiva di reddito adeguatarispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; 

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di aperturadella liquidazione. 

2. L'esdebitazione è esclusa: 

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; 

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 

3. L'esdebitazione non opera: 

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui allesezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfattiintegralmente.I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. difronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: 

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); 

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c..Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 


SEZIONE TERZA
DISPOSIZIONI COMUNI 


Art. 15 (Organismi di composizione della crisi) 

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblicidotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3.Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/93, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328/00, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nelregistro di cui al comma 2. 

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero dellagiustizia. 

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliticon regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/88,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la suarevisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi edei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svoltenell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda delpresente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. 

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati,attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2. 

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito deiprocedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delleimprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata. 

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, loorganismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo.Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. 

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominatidal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo iparametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alleattività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività dicui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento. 

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n.605/73, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche,ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativon. 141/10, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/03, e del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualitànei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 

11. I dati personali acquisiti a norma del presente art. possono essere trattati e conservati per i solifini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. 

Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalladistruzione medesima. 


Art. 16 (Sanzioni) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e conla multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima delpresente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; 

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo,produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o inparte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazionecontabile; 

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3; 

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; 

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata dellaprocedura, aggrava la sua posizione debitoria; 

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15,comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o neidocumenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione dauno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione dellacrisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo orifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.  

Fissa un appuntamento nella tua regione per una consulenza gratuita o richiedi informazioni online senza impegno

contattaci

RI.Blog

DATA PUBBLICAZIONE:
3 Maggio 2018