Sovraindebitamento: l'indennità INAIL non è pignorabile

Le somme versate dall'INAIL a titolo di indennizzo di infortunio sul lavoro non possono considerarsi parte del patrimonio liquidabile nelle procedure di sovraindebitamento.

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Come conseguenza del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, i beni acquisiti dal debitore devono essere messi a disposizione del Liquidatore, in quanto destinati alla soddisfazione dei creditori. 

Tuttavia, non tutti i beni possono essere assoggettati alla procedura: rimangono infatti escluse alcune categorie, tra le quali rientrano i beni riconosciuti come impignorabili

La Legge 3/2012, all’art. 14 ter, comma 6 lett. d), esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. E certamente è impignorabile per legge la rendita INAIL.

Ne consegue che il debitore, ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha diritto a tenere per sé l’intera somma riconosciuta dall’INAIL a titolo di risarcimento del danno biologico conseguente all’attività lavorativa, senza che i creditori concorsuali possano avanzare alcuna rivendicazione.

La tutela legale della rendita INAIL

Il Codice di procedura civile elenca una serie di somme “impignorabili” e altre “relativamente impignorabili”, come stipendi e pensioni.
L'art. 545 cpc stabilisce che il limite massimo del pignoramento è un quinto, che può arrivare sino alla metà della retribuzione qualora, al pignoramento eseguito per crediti di imposta o finanziari o di fornitori, si aggiunga il pignoramento per crediti di natura alimentare.

A tale disposizione si aggiunge la normativa speciale del “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che stabilisce all’art. 110:
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato”.
La norma si riferisce alle prestazioni erogate dall’INAIL a seguito di infortunio sul lavoro.

Tuttavia nel 1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del ricordato articolo “nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall’INAIL per crediti alimentari dovuti per legge (con sentenza nr. 12-22 dicembre 1989 n. 572).

La Corte ha quindi stabilito che gli indennizzi INAIL possono essere pignorati dal soggetto che vanta un credito di natura alimentare, come ad esempio l’assegno di mantenimento a coniuge e figli. 

La sovvenzione INAIL non è pignorabile, invece, per debiti di natura esattoriale con Agenzia Entrate o Pubblica Amministrazione, o debiti di natura ordinaria, verso banche, privati, finanziarie; anche nelle procedure di sovraindebitamento.

Quali sono i crediti impignorabili

Nella Legge 3/2012 è l’art.7 a disciplinare i crediti impignorabili nel sovraindebitamento. In questo articolo si fa poi riferimento all’art. 545 c.p.c.

Sinteticamente sono crediti impignorabili:

  • i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e limitate dal provvedimento del giudice;
  • i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone povere, oppure sussidi per maternità, malattie o funerali;
  • le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in materia di assicurazione sulla vita (ai sensi dell’art. 1923);
  • i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 2117 c.c.).

Tra i crediti relativamente impignorabili ritroviamo la retribuzione, come lo stipendio o altre indennità legate al lavoro, che possono essere pignorate nella misura massima di un quinto, o sino alla metà della retribuzione se al pignoramento per crediti di imposta o finanziari o di fornitori, si aggiunge il pignoramento per crediti di natura alimentare.

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DATA PUBBLICAZIONE:
22 Settembre 2020