Come fare per cancellare i debiti senza soldi

La possibilità di cancellare i debiti anche se si è nullatenenti o incapienti è una delle novità più importanti della riforma della Legge 3/2012. Ma chi ne ha diritto?

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L’esdebitazione di diritto del sovraindebitato incapiente, ovvero la possibilità di cancellare i debiti anche se si è nullatenenti è stata introdotta con il Decreto Ristori e poi con la legge di conversione n. 176 del 2020 ed è tra le più importanti modifiche alla Legge 3 del 2012, motivata dalla crisi economica e dalla pandemia da Covid-19 che ha coinvolto famiglie, imprese, titolari di partita iva.
In poche parole, puoi cancellare i tuoi debiti senza pagare nulla ai tuoi creditori. Ma vediamo insieme come.

Cancellare i debiti senza liquidità: chi può fare richiesta

Sei un semplice cittadino, al momento disoccupato e ti sei indebitato perché non hai più uno stipendio che possa coprire le tue spese? Allora sei tra i soggetti che possono cancellare i propri debiti, specie se ingenti, anche se non hai altri beni o una casa. 

La possibilità di cancellare i debiti senza soldi o senza beni riguarda solo le persone fisiche che non hanno stipendio, oppure hanno uno stipendio appena sufficiente al sostentamento proprio e della famiglia, e non hanno beni per poter ripagare i creditori. 

L’unica possibilità per uscire da questa situazione estrema è ricorrere alla Legge 3/2012, così come ridisegnata dalla legge 176/2020.
L’art. 14-quaterdecis della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 prevede che i debitori civili possano beneficiare delle agevolazioni previste dall’esdebitazione senza liquidità.

I requisiti per cancellare i debiti come incapiente

Abbiamo chiarito che questo vantaggio può riguardare solo le persone fisiche, quindi i consumatori.

Si tratta a tutti gli effetti di un regalo da parte del legislatore e per questo sono stati introdotti ulteriori requisiti previsti dalla norma. 

Se sei un consumatore e vuoi accedere a questa procedura:

  • devi risultare “meritevole”, quindi non devi esserti indebitato con dolo o colpa grave e non devi aver agito con l’intento di frodare i creditori;
  • puoi usufruire dell’esdebitazione di diritto una sola volta nella vita;
  • devi pagare il tuo debito, anche parzialmente, se entro 4 anni dal decreto del giudice ricevi somme o beni che permettano di soddisfare i creditori almeno per il 10% di quanto loro dovuto.

Esdebitazione senza liquidità: come fare domanda

1. La raccolta della documentazione

Il primo passo è la raccolta di tutta la documentazione che chiarisca lo stato di fatto e le cause che hanno portato alla crisi debitoria.
Serve particolare esperienza nel redigere i documenti richiesti ed è opportuno affidarsi alla consulenza di professionisti come noi, specializzati nella gestione e soluzione delle crisi da sovraindebitamento. 

Se agisci da solo, o con il supporto di avvocati o professionisti che non conoscono in modo approfondito la legge 3/2012, rischi di presentare una documentazione carente o troppo generica, con la conseguenza di vederti rigettare la pratica da parte del giudice. 

Nella documentazione dovranno essere compresi:

  • l'elenco dei creditori;
  • l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.


2. La relazione dell'OCC

Secondo step è l’invio di quanto raccolto ad organismo di composizione della crisi (OCC), che a sua volta verifica quanto presentato, ne valuta l’attendibilità e redige un suo documento da allegare alla domanda, in cui indica i motivi dell’indebitamento e la situazione reddituale e patrimoniale che impedisce il pagamento del debito. 

All’OCC spetta anche il controllo di eventuali atti impugnati dai creditori e la valutazione relativa al merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori.


3. La presentazione della domanda al Tribunale

A questo punto tutti i documenti raccolti e gli allegati, compresa la relazione dell’OCC, possono essere presentati al Tribunale di residenza del debitore

Cancellazione dei debiti dell’incapiente anche nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa

Con il D.Lgs n. 14 del 12/01/2019 è stato emanato il Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza. 

Si tratta di una riforma organica della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n. 3/2012. 

Oltre a raccogliere in un unico testo normativo tutte queste procedure, il Codice apporta importanti novità procedurali, più rispondenti sia all’attuale contesto economico che alle esigenze dei soggetti fallibili e non fallibili. 

Questi, grazie alla riforma, possono affrontare la condizione di insolvenza o sovraindebitamento con modalità maggiormente idonee a consentire il loro reinserimento nel mondo imprenditoriale-lavorativo ed economico. 

La legge 3/2012, aggiornata al 2020, ammette la procedura di liquidazione per il soggetto completamente privo di patrimonio, ovvero il soggetto che non solo non possiede beni, ma che neppure svolge un’attività lavorativa.
L’art. 283 del nuovo Codice della Crisi così recita testualmente: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura può accedere all’esdebitazione solo per una volta…”.

Ulteriore slittamento dell'entrata in vigore

Secondo la previsione originaria, il Codice doveva entrare in vigore il 15 agosto 2021. Tuttavia, a seguito della pandemia, la data è stata posticipata al 1° settembre 2021 ed ulteriormente rinviata al 16 maggio 2022; questo perché:

  • si dovrà adottare la nuova direttiva comunitaria che renderebbe poco efficace l'introduzione di nuove regole da aggiornare subito dopo.
  • molte imprese sono ancora pesantemente condizionate dall'emergenza sanitaria e l’introduzione della riforma fallimentare creerebbe maggiori difficoltà.

Non sei nullatenente? C’è il Piano del consumatore

Cosa accade se sei un cittadino sovraindebitato, ma non sei nullatenente perché hai un lavoro ben retribuito o una casa di proprietà, oppure altri beni. 

Puoi ricorrere ad una delle tre procedure previste dalla Legge 3/2012 per i tanti consumatori sovraindebitati.
In particolare, per il debitore persona fisica c'è il piano del consumatore, una soluzione concreta per ridurre o azzerare legalmente i debiti.

Se vuoi accedere alla procedura del Piano del consumatore devi rispettare i seguenti requisiti:

  • essere in stato di sovraindebitamento;
  • essere meritevole, quindi non devi aver “colposamente determinato” il sovraindebitamento;
  • non avere procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;
  • non aver usufruito della legge 3/2012 negli ultimi 5 anni.

L’importanza della meritevolezza del consumatore: capiamo cos’è

Tra i requisiti del Piano del consumatore, come per l’esdebitazione senza liquidità, emerge il concetto di meritevolezza. Ma perché è così importante?

La legge n 3 del 2012 è nata per tutelare il debitore da eventi traumatici, si chiama infatti anche legge salva-suicidi ed è una risposta concreta al fenomeno del sovraindebitamento, divenuto un vero e proprio problema sociale nell’ultimo decennio, sia per l’imprenditore non fallibile, sia per il consumatore, cioè la persona che si è indebitata per finalità personali.

Lo scopo della normativa sul sovraindebitamento e sulla conseguente cancellazione dei debiti che non si riescono a pagare, è quello di recuperare il debitore, affinché possa nuovamente entrare nel circuito economico e ricominciare a vivere serenamente senza più debiti.

Presupposto per poter accedere all’esdebitazione senza liquidità è non aver contratto debiti con imprudenza o senza valutare la capacità di poter rimborsare il debito. Questo è in sintesi il concetto di meritevolezza.

La meritevolezza prevista dalla Legge 3/2012

Il semplice cittadino debitore può accedere al piano del consumatore per risolvere la propria crisi debitoria. Uno dei requisiti per ottenere l’omologazione del piano del consumatore da parte del Tribunale è la meritevolezza. 

Nella sua formulazione originaria, l’art. 12 bis, comma 3, della normativa, prevedeva che l’omologa potesse essere concessa soltanto quando il Giudice escludeva che il consumatore avesse “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero avesse “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

In altre parole, per ritenersi meritevole il consumatore deve aver assunto le obbligazioni in un momento in cui poteva permettersi di ripagarle. In questo caso solo un evento imprevedibile avrebbe potuto causare una crisi economica. 

Non è meritevole, invece, colui che non ha valutato con attenzione la propria capacità di rimborso al momento dell’assunzione delle obbligazioni, e nemmeno colui che ha contratto debiti pur sapendo di non poterli ripagare.

La meritevolezza dopo la riforma del 2020

La meritevolezza è divenuta oggi un presupposto di ammissibilità alla procedura e questo in base alla legge n. 176 del 2020, che riforma la legge 3/2012 in attesa che entri in vigore a maggio 2022 il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

A seguito di questa modifica, il consumatore non deve più dimostrare di essere meritevole, ovvero di non aver alcuna colpa nella determinazione della condizione di sovraindebitamento. E’ sufficiente l’assenza di colpa grave, malafede o dolo.
La riforma esclude l’accesso al piano del consumatore solo per il debitore che ha “determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Questo è senza dubbio un favor per il consumatore sovraindebitato e rende più agevole l’accesso al piano del consumatore. La meritevolezza viene così inquadrata nell’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. 

Si elimina la precisazione secondo cui, ai fini dell’omologa, il Giudice deve escludere che il consumatore “abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali”.


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DATA PUBBLICAZIONE:
26 Luglio 2021