Concordato minore: la svolta per le piccole imprese sovraindebitate

Una soluzione innovativa e flessibile per risolvere i problemi di sovraindebitamento dei professionisti, dei piccoli imprenditori - anche agricoli - e delle start-up.

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Il Concordato Minore, accessibile a professionisti e imprenditori non fallibili, offre un percorso sostenibile e realistico per la ristrutturazione dei debiti ed è una soluzione flessibile per piccole imprese in difficoltà finanziaria.

Ad introdurlo è stata la Legge 3/2012 e a riformarlo è intervenuto il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ha aggiornato questa procedura rivolta ai piccoli imprenditori e ai liberi professionisti sovraindebitati.

Vediamo in questo articolo chi ne può beneficiare e come procedere per liberarsi dai debiti. 

Cos’è il Concordato minore

Il Concordato minore è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In pratica sostituisce la procedura dell’Accordo di composizione della crisi, già introdotta dalla Legge 3/2012 proprio per consentire ai piccoli imprenditori di ridurre i propri debiti, continuando ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale.

E’ diversa dalla Liquidazione controllata, dedicata alle imprese che non intendono più continuare la propria attività. 

Il Concordato minore permette invece di trovare un accordo con i creditori per poter uscire dal sovraindebitamento, continuando la prosecuzione dell’impresa.

Un elemento chiave per il successo della proposta è la capacità del debitore di fornire garanzie aggiuntive ai creditori, grazie a risorse esterne. Queste, se consistenti, migliorano la fattibilità del piano di ristrutturazione, rendendolo più accattivante per i creditori e aumentando le probabilità di approvazione. 

Il Concordato Minore si presenta come una soluzione bilanciata e pragmatica che considera gli interessi di debitori e creditori. 

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) disciplina due tipologie di Concordato Minore: 

  • concordato minore in continuità d'impresa o professionale. Prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale per i soggetti in sovraindebitamento. Prima di formulare un piano di continuità, è fondamentale verificare se essa possa essere utile per i creditori, evitando di incorrere in ulteriori debiti.
    La continuità può essere diretta, gestita dallo stesso debitore, o indiretta, tramite la gestione dell'azienda da parte di terzi.
  • concordato minore liquidatorio. L'apporto di risorse esterne diviene in questo caso requisito di ammissibilità, in base alla valutazione del giudice. Le risorse esterne sono sia quelle volte ad aumentare l’attivo del debitore, sia quelle volte a diminuirne il passivo.

Se invece l’impresa o l’attività professionale è già cessata, il concordato minore non può essere avviato.

Chi può accedere al Concordato minore

Con il nuovo CCII questa procedura è rivolta solo agli imprenditori ed ai professionisti che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti.

I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento potranno presentare ai creditori, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, una proposta di concordato minore, soprattutto quando il piano permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Spesso si presenta una proposta di Concordato minore in presenza di risorse esterne che possano garantire la continuazione dell’attività e il soddisfacimento dei creditori. Altrimenti è preferibile accedere alla liquidazione controllata.

Il concordato minore è previsto per:

  • i professionisti, 
  • i piccoli imprenditori 
  • gli imprenditori agricoli 
  • le start-up innovative.

Questi soggetti devono essere in stato di sovraindebitamento.

Si esclude il consumatore, persona fisica, perché per questo c’è la procedura specifica del Piano di ristrutturazione dei debiti.

Non ci sono particolari vincoli per quanto riguarda il contenuto del concordato, ma è richiesta la specifica sui tempi e i modi di superamento della crisi da sovraindebitamento.

Per accedere al concordato minore è necessario non aver già ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni antecedenti e al massimo per 2 volte. Occorre inoltre che non siano stati commessi atti in frode ai creditori.

L'iter della procedura di Concordato minore

La procedura di Concordato minore prevede le seguenti fasi:

  • il debitore formula la sua proposta, con l’aiuto di un professionista e dell’OCC (Organismo di Composizione della crisi);
  • il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
  • la maggioranza dei creditori deve approvare il piano proposto;
  • se il piano è approvato, il giudice verifica la regolarità di ogni aspetto previsto dalla procedura, ed emette la sentenza di omologazione;
  • se non si raggiunge l’approvazione della maggioranza dei creditori o in caso di vizi formali, la procedura viene rifiutata.

Il primo passo per poter accedere al Concordato minore è l’elaborazione del piano di rientro dai debiti, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento.

In molti casi il piano deve contenere anche un esame dei costi e ricavi previsti dell’attività e le indicazioni sulle prossime attività che si intende avviare per migliorare la gestione pregressa.

Sulla base di quanto indicato nel piano, verrà formulata la proposta, ovvero l’offerta rivolta ai creditori.

In questa fase è molto importante essere seguiti da un professionista, come lo siamo noi di Ri.Analisi, che conosciamo la normativa vigente e sappiamo consigliare il debitore sulle modalità di presentazione della proposta.

Il debitore deve essere poi assistito da un OCC, che dovrà controllare i seguenti documenti:

  • il piano con allegati bilanci, scritture contabili e fiscali previste dalla legge,
  • le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA relative ai 3 anni anteriori o agli ultimi esercizi;
  • una relazione aggiornata sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria;
  • l’elenco dei creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute;
  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • la documentazione relativa a stipendio, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia.

L’OCC, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Questi entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato o altri accertamenti.

Dopo aver esaminato la documentazione, l’OCC deve procedere alla redazione di una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, che sarà presentata presso il Tribunale competente territorialmente rispetto alla residenza o al centro degli interessi principali del debitore.

Se il Tribunale ritiene ammissibile la domanda, dichiara aperta la procedura con decreto da pubblicare in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa. Poi ordina all'OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori.

I creditori hanno 30 giorni di tempo per fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge o il convivente del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

E’ bene precisare che il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il Tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.

Se il giudice rifiuta la domanda, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su richiesta del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

Differenze tra concordato minore e accordo di composizione

Rispetto al precedente Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento,previsto dalla Legge 3/2012, il Concordato minore presenta, in sintesi, queste novità:

  • La procedura è riservata a piccole imprese o professionisti e non più al consumatore, persona fisica, che ha a disposizione una procedura specifica: il Piano di ristrutturazione dei debiti.
  • Le misure protettive, come il blocco dei pignoramenti, prima erano “automatiche” mentre ora sono a discrezione del debitore, che può farne richiesta.
  • La maggioranza richiesta per l’approvazione del piano proposto adesso è il 50%, mentre prima era del 60%. E’ prevista anche la maggioranza “per teste” qualora un creditore pesi più del 50% nella votazione.
  • Prima dell’avvento del nuovo CCII i diritti dei creditori verso i coobbligati non potevano essere messi in discussione. Adesso la norma prevede invece che questi diritti non siano pregiudicati.
  • Il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento non può opporsi alla proposta presentata dal debitore.
  • Il giudice può supervisionare la fattibilità economica del piano.
  • La conversione in procedura di liquidazione controllata non è automatica, ma può essere richiesta dal debitore oppure dai creditori o dal PM, anche in caso di atti in frode.
  • Il concordato minore non prevede più la necessità di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, né la sospensione annuale del pagamento dei crediti privilegiati su beni non destinati ad essere ceduti o trasferiti.

La cancellazione dei debiti o esdebitazione

Con la chiusura del Concordato minore il debitore dà esecuzione al piano e ottiene l’esdebitazione, cioè viene liberato dai debiti che ha maturato nei confronti di tutti i creditori.

Il suo originario debito viene sostituito da quanto stabilito nella sentenza del Tribunale.

Nel caso di società con soci illimitatamente responsabili, salvo sia diversamente previsto nella proposta di concordato, la procedura ha effetto anche su di essi; restano tuttavia i debiti personali del socio, che non sono trattati nel concordato della società.

Revoca del Concordato minore

La revoca della procedura di Concordato minore può avvenire d'ufficio o su richiesta di un creditore, del Pubblico ministero o di un altro interessato, nel momento in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • in presenza di dolo o colpa grave del debitore nei confronti del creditore,
  • nel caso in cui viene sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo del debitore,
  • quando risultano commessi altri atti in frode ai creditori.

Qui sotto elenchiamo le altre procedure del CCII che puoi approfondire:

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DATA AGGIORNAMENTO:
18 Marzo 2024
DATA PUBBLICAZIONE:
17 Maggio 2023