La Legge 3/2012 è un valido strumento contro i debiti da ludopatia

Di recente un consumatore che si è indebitato a causa della sua dipendenza patologica da gioco d’azzardo, ha ottenuto una seconda chance grazie alla consulenza di Ri.Analisi e può ricominciare a vivere in modo dignitoso.

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Il Ministero della Salute definisce la ludopatia come “l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o di fare scommesse, nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze”.

Si tratta di un disturbo della psiche molto grave che trova origine nel gioco d’azzardo patologico. 

Gioco d’azzardo patologico

Gli studi psichiatrici qualificano il gioco d’azzardo patologico come caratterizzato da tipiche distorsioni cognitive, come l’illusione del controllo sugli esiti delle giocate e la distorta percezione delle cosiddette "quasi vincite", ovvero situazioni di gioco in cui si verifica una combinazione che si avvicina a quella scelta dallo scommettitore, percepite come approssimazione di un successo e, quindi, come incentivo a proseguire con le scommesse. 

La forza di questa distorsione è nota da tempo, tanto che le lotterie istantanee e le videolottery sono programmate ad hoc per produrre una elevata frequenza di quasi vincite e incoraggiare così il giocatore a perseverare nel gioco.

Anche se nata con riferimento al gioco d’azzardo, il termine ludopatia viene utilizzato anche con riferimento ad ogni dipendenza da qualsiasi tipo di gioco (scommesse, lotto, gratta e vinci, slot, …).

Ludopatia in aumento nei periodi di crisi

Alcuni studi hanno evidenziato come il fenomeno si diffonda particolarmente durante i periodi di crisi economica, quando le persone sono maggiormente inclini ad affidarsi alla fortuna nella speranza di ottenere dei guadagni facili che possano porre fine alle loro difficoltà finanziarie.

Nell’attuale contesto economico, ove la crisi già in atto negli ultimi anni, è stata prepotentemente aumentata dalla pandemia, persone oppresse dai debiti o dalle difficoltà incontrate nel far fronte ai bisogni famigliari intravedono una possibile soluzione nel tentare la sorte al gioco con il miraggio di facili guadagni. 

Per poter disporre del denaro da impiegare nel gioco, le persone chiedono prestiti a banche e finanziarie e, in molti casi, a parenti e conoscenti, aggravando così la già difficile condizione economica. 

Quando la situazione diventa insostenibile, molte persone si lasciano prendere dallo sconforto, pregiudicando la propria stabilità mentale e la serenità della propria famiglia. Molte persone si spingono sino a gesti estremi.

La persona affetta da ludopatia deve acquisire consapevolezza della propria patologia e farsi aiutare dalle strutture sanitarie preposte per intraprendere un percorso finalizzato alla guarigione. 

L’iter sanitario produce effetti benefici sulla psiche del soggetto, ma non sulla sua situazione finanziaria. Che fare allora?

La soluzione offerta dalla Legge 3/2012

Nelle situazioni descritte un valido strumento viene offerto dalla Legge 3/2012.

L’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce il solo strumento per riacquistare serenità anche sotto il profilo finanziario.

I professionisti di Ri.analisi, grazie alla Legge 3/2012, hanno potuto dare seconda chance ad un cliente affetto dal gioco d’azzardo patologico, che ora può ricominciare a vivere in modo dignitoso.

Recentemente, infatti, il Tribunale di Treviso ha ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio un pensionato che si era indebitato a causa del gioco d’azzardo patologico, contraendo debiti soprattutto con banche e finanziarie nonché con conoscenti cui aveva chiesto prestiti. 

Il Giudice ha disposto il limite dell’importo mensile della pensione che dev’essere lasciata nella disponibilità del debitore per fronteggiare le spese correnti, mentre la differenza andrà a beneficio dei creditori concorsuali.

Si allega il decreto del Tribunale di Treviso, precisando che, per evidenti ragioni di tutela della privacy, lo stesso non fa alcuna menzione delle cause del sovraindebitamento.

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DATA PUBBLICAZIONE:
5 Novembre 2020