Legge 3/2012: quali imprese possono accedere in caso di sovraindebitamento

Quando un’impresa si trova in una grave situazione debitoria, che non prevede soluzioni, fallisce e di conseguenza entra in liquidazione. Ma non tutte le imprese sono soggetti fallibili. Vediamo quali e come interviene la Legge 3/2012 in loro aiuto.

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Non tutte le imprese sono fallibili. 
A stabilire le differenze è la Legge fallimentare, che a settembre sarà aggiornata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Le imprese fallibili

Attualmente la legge stabilisce che sono fallibili solo imprenditori o imprese che:

  • esercitano un’attività commerciale,
  • superano le soglie di fallibilità,
  • sono in stato di insolvenza.


Le “soglie di fallibilità” sono indicate nel nell’art. 1 R.D. 267/1942 e prevedono:

  • attivo patrimoniale annuo superiore a 300 mila euro (nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • fatturato complessivo annuo uguale o superiore a 200 mila euro (sempre nei tre anni che precedono la presentazione della domanda);
  • debiti superiori o pari a 500 mila euro al momento della presentazione della domanda.


E’ importante sottolineare che le soglie di cui sopra non devono essere superate contemporaneamente; quindi l’azienda sarà soggetta alla procedura fallimentare anche solo nel caso in cui superi uno dei tre punti. 

Le imprese non fallibili

Tutte le altre imprese non possono fallire, quindi sono soggetti non fallibili:

  • le imprese agricole;
  • le imprese artigiane o le società di persone (sas, snc), compresi i soci illimitatamente responsabili;
  • le piccole imprese commerciali “sotto soglia”, quindi quelle che non superano neanche una delle soglie di fallibilità indicate dalla legge;
  • gli enti non commerciali, come le associazioni;
  • le start-up innovative.

A questi si aggiungono anche i privati e i liberi professionisti.

Come si possono affrontare i debiti dell’impresa non fallibile?

Può capitare che un soggetto non fallibile si ritrovi con ingenti debiti, non causati per sua volontà, ma provocati da una crisi economica imprevista e di difficile soluzione. 

Fino a qualche anno fa non era possibile liberarsi di questi debiti e i soggetti coinvolti ne risultavano gravati a vita.
Per questo è stata introdotta la Legge 3/2012, o legge salva suicidi, che subito si è posta come soluzione per le tante imprese non fallibili e sovraindebitate, al fine di aiutarle a far fronte ai propri debiti in base alle reali possibilità di ripagarli, evitando pignoramenti o azioni esecutive.

Anche per queste imprese, così come per le persone fisiche, è possibile trovare un accordo con i creditori, oppure accedere alla liquidazione, con la possibilità di liberarsi finalmente dai debiti.

L’impresa non fallibile può beneficiare della liquidazione

La procedura di liquidazione, prevista dalla Legge 3/2012, consente all’imprenditore sovraindebitato di accedere alla liquidazione del patrimonio presente e futuro. 
Ciò significa che verranno messi a disposizione dei creditori sia i beni che appartengono al debitore al momento in cui viene depositato il ricorso in Tribunale, sia i beni che entreranno nella disponibilità di costui nell’arco dei quattro anni in cui la procedura rimarrà aperta (tre anni con la riforma del Codice della Crisi d’Impresa). Il tutto considerando sempre che al soggetto sovraindebitato deve essere garantito un dignitoso sostentamento.

Alla procedura di liquidazione possono accedere vari soggetti e tra questi ritroviamo anche i piccoli imprenditori “sotto soglia”, in base all’art. 1 R.D. 267/1942. 

Quindi anche chi svolge attività d’impresa può beneficiare della normativa sul sovraindebitamento a condizione che si trovi “sotto soglia”.

L’accesso alla liquidazione anche se l’impresa rimane attiva

Qual è la sorte dell’impresa, se rimane in attività e non viene chiusa?
La Legge 3/2012 non specifica nulla in merito. Tuttavia, dalle finalità della normativa e dagli orientamenti adottati dai Tribunali, si può affermare che l’attività d’impresa può essere proseguita anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione. 

Un esempio pratico viene dal Tribunale di Gorizia, che recentemente ha confermato la possibilità per un imprenditore “sotto soglia” ancora in attività, di accedere alla procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e ss..

L’attività della ditta individuale nel settore autotrasporti, costituisce la fonte di reddito necessaria al sostentamento del titolare e della sua famiglia. Ma, oltre che fonte di reddito, è stata questa anche la causa del sovraindebitamento. Infatti, per problemi di salute, il soggetto ha dovuto sospendere l’attività per un lungo periodo.

Grazie alla procedura liquidatoria, l’imprenditore potrà ora versare ai creditori la quota dei propri guadagni eccedente quanto necessario al sostentamento familiare e al pagamento degli oneri (ivi compresi quelli fiscali e previdenziali) connessi all’esercizio dell’impresa. 

Il Tribunale ha anche escluso l’autoarticolato dal patrimonio acquisibile dalla procedura, in quanto è il mezzo che permette all’imprenditore di svolgere la propria attività ed è quindi indispensabile come bene strumentale.

Si allega: decreto dd. 10/01/2021 Tribunale di Gorizia. 

Anche in questo articolo abbiamo parlato di liquidazione e di soggetti non fallibili.

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DATA PUBBLICAZIONE:
27 Aprile 2021