Debiti con banche e finanziarie: 4 possibili soluzioni
Sempre più persone hanno debiti con banche e società finanziarie, ma non riescono a farvi fronte. Come si può risolvere il problema?


Con quasi due milioni di famiglie italiane sovraindebitate il problema dei debiti derivanti da mutui e finanziamenti è esploso. Le offerte di finanziamenti a rate per acquistare qualunque cosa, la concessione di mutui per la propria casa o di fidi bancari per imprese o privati, hanno portato ad un aumento consistente delle rate da pagare a fine mese.
Con la pandemia da Covid-19 molti hanno perso il lavoro e non riescono più a rimborsare prestiti o mutui. Il rischio di pignoramento è serio. Tra interessi e spese legali, il debito aumenta in poco tempo, lasciando sempre minori prospettive.
Il Governo ha cercato di tamponare il problema bloccando i mutui, concedendo una tregua fiscale e sospendendo pignoramenti della prima casa e sfratti. Ma queste sono misure emergenziali e non definitive, quindi i problemi non sono risolti definitivamente, sono solo rimandati.
Debiti insoluti: la posizione di banche e finanziarie
I debiti insoluti non sono un vantaggio per i creditori, anzi le banche e le finanziarie sono sempre più sommerse da crediti “deteriorati”, cioè difficilmente recuperabili.
Le banche sanno bene che quando la situazione di sovraindebitamento si aggrava è difficile che riescano a recuperare completamente i soldi concessi.
Per riuscire a recuperare almeno in parte questi crediti difficilmente rimborsabili, si rivolgono a società specializzate nel recupero crediti, che acquistano sottocosto il credito e saranno poi questi soggetti, subentrati nella titolarità del credito ceduto loro dalla banca, ad aggredire i debitori con le azioni legali e giudiziarie del caso: prima solleciti e diffide, poi le procedure esecutive.
La situazione peggiora ulteriormente per il soggetto indebitato che non può nemmeno rivolgersi alla banca o finanziaria e si trovano di fronte a società disposte a tutto pur di riavere quanto dovuto.
L’unica soluzione in questo caso è ricorrere alla legge sul sovraindebitamento, potenziata da una recente riforma.
Ma vediamo in ordine le varie soluzioni possibili per risolvere i problemi di debiti con banche e finanziarie.
1. Saldo e stralcio
La procedura di saldo e stralcio permette a privati o aziende di chiudere un debito nei confronti di una banca o una società finanziaria, con una somma inferiore rispetto all’importo complessivo dovuto.
In questo caso la banca o la società finanziaria preferisce avere subito il rientro di una parte del debito, anziché intraprendere una più lunga e incerta procedura giudiziale di recupero del credito, con il rischio di non riavere indietro né l'intero capitale concesso a titolo di finanziamento né le spese e gli interessi.
Una delle principali caratteristiche è rappresentata dal fatto che la banca o la società finanziaria pretende in genere, l'immediato pagamento della somma in un’unica soluzione, ma spesso è possibile raggiungere anche un accordo per la definizione della posizione anche in diverse tranche concordando pagamento dilazionato o a rate.
Il debitore, può saldare il suo debito con una riduzione che può toccare anche il 30 o 40% della somma totale. Ciò comporta, di conseguenza, una riduzione molto consistente.
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2. Consolidamento debiti
Il consolidamento debiti è uno strumento che permette di accorpare insieme in un solo finanziamento prestiti e mutui diversi, ottenendo un'unica rata di importo mensile inferiore, rendendo l’estinzione del debito più sostenibile e gestibile per le famiglie e per tutti quei soggetti che versano in gravi condizioni da sovraindebitamento.
Uno dei vantaggi del prestito per consolidamento è che può essere data al richiedente una liquidità aggiuntiva per affrontare le spese di prima necessità. Per accedere a questo speciale finanziamento è necessario presentare la documentazione adeguata ed essere in possesso di alcuni requisiti e di garanzie creditizie. Infatti, questa procedura può essere richiesta sia da persone fisiche che giuridiche che abbiano già richiesto un mutuo o un prestito e presentino un reddito garantito come:
- dipendenti pubblici o privati
- pensionati
- artigiani
- autonomi
- disoccupati.
Il richiedente inoltre non deve essere già segnalato come cattivo pagatore al crif e non aver subito pignoramenti e protesti.
3. Rinegoziazione mutuo
Se hai stipulato un mutuo con la banca, ma a causa della crisi non riesci a pagare, puoi rinegoziarlo a costo zero e ritrovare la tua serenità.
La rinegoziazione è una possibilità che le banche concedono per evitare di perdere il rimborso delle rate del mutuo: quindi è più facile che la ottenga chi è in difficoltà a pagare le quote mensili piuttosto che chi vorrebbe rinegoziare un mutuo per estinguerlo in anticipo.
Con la rinegoziazione del mutuo sono le condizioni a essere soggette a modifica perché sono cambiate le esigenze economiche del contraente: questa è una clausola molto importante, è un aspetto di cui tenere conto perché non è mai possibile rinegoziare il mutuo se non sono intervenuti cambiamenti nell'assetto finanziario del debitore.
La Legge 3/2012
La legge 3/2012, entrata in vigore nel 2015 e detta anche “legge salva suicidi”, rappresenta la soluzione per le persone che versano in gravi condizioni economiche – ovvero in uno stato di sovraindebitamento – e non riescono a pagare e a sostenere i debiti che hanno accumulato nel corso del tempo.
Possono beneficiarne consumatori, professionisti, piccoli imprenditori non soggetti a fallimento e anche intere famiglie.
Attraverso le procedure di composizione della crisi previste dalla legge 3 del 2012, come ad esempio il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione del debito, è possibile, a seconda dei casi, richiedere la cancellazione parziale o totale del debito (c.d esdebitazione) in relazione alla propria disponibilità patrimoniale per pagare i creditori.
Anche se hai solo il reddito da lavoro dipendente e non sei titolare di nessun bene immobile o mobile puoi accedere a questa procedura. Leggi una delle testimonianze di un nostro cliente che abbiamo liberato dai debiti.
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Le modifiche alla Legge 3/2012 che coinvolgono banche e finanziarie
La legge 3/2012 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 176/2020, che ha apportato vari correttivi, la maggior parte dei quali a favore del debitore sovraindebitato.
Per quanto riguarda il debito verso banche e finanziarie è bene sapere che è stato profondamente modificato l’art. 12, spostando la valutazione dalla meritevolezza del consumatore nel non essersi sovraindebitato volontariamente, alla colpevolezza del creditore nell’aver aggravato lo stato di sovraindebitamento del consumatore medesimo.
Quindi se hai richiesto un finanziamento per pagare a rate il telefono e dopo poco tempo non sei più riuscito a pagarlo perché avevi già altri prestiti sulle spalle - magari uno per l’aspirapolvere di ultima generazione, un altro per la lavatrice nuova e un altro ancora per il frigo perché lo volevi più grande - in questo caso la colpa è di chi te l'ha concesso, sempre se era a conoscenza che avevi altri mutui perché ha aggravato la tua situazione economica.
La colpa del creditore
Il riformato art. 12, comma 3 ter, afferma che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
La nuova norma risponde al principio alla base della legge n. 3/2012, nonché di:
- evitare che il debitore paghi interessi superiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge per il finanziamento richiesto
- garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa
- consentire al debitore di pagare i debiti secondo le proprie possibilità.
Praticamente, attraverso tale normativa, al soggetto sovraindebitato viene offerta una seconda possibilità purché meritevole: non deve essersi sovraindebitato colposamente o per aver aperto finanziamenti consapevole di non poterli pagare.
La valutazione del merito creditizio
Molti soggetti sovraindebitati hanno diverse posizioni debitorie nei confronti di banche e finanziarie. Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi ricorsi al c.d. credito al consumo:
- finanziamenti per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici attraverso carte revolving,
- cessioni del quinto o deleghe stipendiali
- prestiti richiesti per fronteggiare le esigenze quotidiane (cure dentarie, pagamento delle utenze, ecc.).
In diverse occasioni, i finanziamenti vengono dati senza tener conto della posizione debitoria già in essere di molti soggetti, con la conseguenza che il nuovo prestito viene erogato senza valutare la capacità di pagare le rate previste da questi ultimi.
Tale comportamento di banche e finanziarie si pone in contrasto con quanto statuito dall’art. 124 bis T.U.B. (Testo Unico Bancario), il quale, al comma 1 prescrive che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Proprio per arginare questo fenomeno e per evitare che il consumatore sovraindebitato sia ritenuto responsabile oltremodo in caso di posizioni debitorie collegate ad altri finanziamenti, individuando un’assenza di meritevolezza, il Legislatore ha introdotto il sopra menzionato comma 3 ter all’art. 12 Legge 3/2012.
La verifica della condotta del creditore
La banca o la finanziaria che ha concesso colposamente un finanziamento senza compiere una preliminare verifica del merito creditizio non può proporre opposizione o reclamo avverso il piano del consumatore. Il menzionato principio normativo ha trovato applicazione in una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord.
La decisione a svantaggio del creditore
Il 21 aprile 2021 il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di una finanziaria, applicando nel concreto il comma 3 ter dell’art. 12 legge 3/2012. Nello specifico il giudice ha respinto la proposta della finanziaria. Pur essendo consapevole della situazione debitoria del cliente e della sua incapacità di valutare le scelte negoziali, ha ugualmente concesso a quest’ultimo il prestito in misura non proporzionata alle sua capacità finanziarie. Quindi la finanziaria ha concesso il prestito sapendo che il cliente non sarebbe riuscito a pagare le rate, peggiorando la sua situazione debitoria e causandogli una grave crisi da sovraindebitamento.
Nella decisione si riporta:
“La riforma ha inteso con ogni evidenza valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse. La ratio legis muove sia da un'ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizi, sia da un'ottica microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.Il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall’impellente assillo del danaro.Tanto conferma anche il richiamo all’art. 124 bis T.u.b. in tema di credito al consumo …Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v’è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato … Alla luce di questi profili, al soggetto che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine”.
Si allega decreto dd. 21/04/2021 del Tribunale di Napoli Nord.
La ricordata modifica dell’art. 12 Legge 3/2012 ha introdotto un’importante novità con riferimento alla procedura del piano del consumatore. Va tuttavia ricordato che non sempre la valutazione del merito creditizio è in difetto. Infatti, può anche accadere che la banca o la finanziaria abbiano osservato scrupolosamente il dettato dell’art. 124 bis T.U.B. In questo caso, il soggetto finanziatore è legittimato, se lo ritiene, ad opporsi all’omologa del piano del consumatore.
Per tale ragione, è comunque opportuno per il consumatore che intende accedere a questa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, affidarsi a noi che siamo professionisti esperti e qualificati. Solo così la procedura viene preparata nel miglior modo possibile e si evitano margini di opposizione.
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RI.Blog
5 Agosto 2021