Libero dai debiti grazie alla liquidazione dei beni

Il nostro cliente Gianni, accedendo alla Legge 3/2012 è riuscito a liberarsi dai debiti maturati per spese familiari impreviste.

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La necessità di prestiti e il rischio di sovraindebitamento

Negli ultimi anni è divenuto sempre più frequente il ricorso ai prestiti erogati dalle finanziarie. Si tratta di prestiti di diverso tipo come la cessione del quinto, la delega dello stipendio per i dipendenti pubblici, o i mutui chirografari, cioè senza un immobile come garanzia.

Visto che fare la spesa e pagare le bollette è diventato sempre più difficile, mentre gli stipendi sono rimasti invariati, è aumentato a dismisura il numero di persone che ricorrono ai prestiti per le esigenze più diverse: acquisto dell’auto per lavoro o per la famiglia, cure mediche o dentistiche, acquisto di mobili, spese per la nascita di un figlio, necessità di fronteggiare eventi imprevisti come ad esempio il trasloco per esigenze lavorative.

Queste difficoltà riguardano sia i dipendenti privati che quelli pubblici, oltre che molti imprenditori. 

Un caso concreto: le cause del sovraindebitamento di Gianni

Tra i tanti casi che trattiamo quotidianamente, vi proponiamo la storia di Gianni.
Da tempo convive con la sua compagna Aneta, di nazionalità romena, giunta in Italia per trovare lavoro come badante e mantenere nel Paese di origine la madre e la figlia, avuta da una precedente relazione.

Per diversi anni Gianni ha sostenuto le spese dei viaggi verso la terra di origine della compagna e poi si è fatto carico dei costi connessi al ricongiungimento familiare. Ha accolto, quindi, anche la madre e la figlia di Aneta.

Il reddito era appena sufficiente a sostenere le spese quotidiane e l’affitto dell’appartamento, dato che la compagna trovava solo lavori occasionali e precari.

Poi è arrivato il primo figlio della coppia e Gianni non ha potuto far altro che ricorrere a dei finanziamenti: dapprima si è trattato di prestiti con rimborso rateale e, successivamente, di finanziamenti in forma di cessione del quinto, ovvero con trattenuta delle singole rate direttamente dallo stipendio.

L’accumulo di finanziamenti diversi e la possibilità di pignoramento

Le cessioni del quinto sono rinnovabili generalmente ogni quattro anni e questo consente di ottenere un nuovo finanziamento con il quale viene estinto il prestito in essere, mentre la differenza viene erogata a favore del consumatore, consentendogli così di avere un po’ di liquidità. In questo modo, però, il finanziamento non viene mai estinto e l’importo originario del debito viene rinnovato se non addirittura incrementato.

Il peso del prestito diventa quindi sempre più insostenibile fino a quando, com’è accaduto a Gianni, non può più essere rimborsato.

La non solvibilità è dovuta anche al fatto che Gianni non può disporre dell’intera retribuzione, che è gravata da due trattenute: una per cessione del quinto e una conseguente al pignoramento dello stipendio notificato da un creditore.

Per Gianni lo stipendio non è stato più sufficiente a fronteggiare le spese famigliari: ha quindi cominciato a non pagare regolarmente l’affitto di casa, a non pagare la mensa scolastica per la figlia della compagna, a non rimborsare le rate mensili dei prestiti.

Gianni ha quindi capito che doveva trovare una soluzione, anche perché altri creditori avevano sottoposto ad esecuzione la retribuzione e quindi, per diversi anni ancora, non avrebbe potuto disporre dell’intero stipendio.

La soluzione grazie alla Legge 3/2012

Gianni prova a cercare informazioni sul sovraindebitamento e su come uscire dai troppi debiti. Dopo vari approfondimenti, fortunatamente decide di agire e si rivolge a noi di Ri.Analisi.

Per lui abbiamo ricostruito completamente la condizione di sovraindebitamento e abbiamo trovato la soluzione più adeguata, consentendogli di uscire dalla irreversibile difficoltà in cui si trovava.

Il Tribunale incaricato ha verificato che:

  • la domanda è corredata da documentazione completa e questo ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale di Gianni;
  • il ricorrente è soggetto non fallibile e si trova in stato di sovraindebitamento;
  • non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dalla legge.

Pertanto, considerato il reddito mensile di circa 2.500 euro, viene aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, lasciando nella disponibilità di Gianni le spese necessarie al mantenimento della famiglia che ammontano a circa 1.700 euro mensili, mentre quanto eccede tale somma e la tredicesima mensilità dovranno essere versati dal datore di lavoro direttamente al Liquidatore, nel conto della procedura che sarà aperto.

Il Giudice stabilisce inoltre che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

Uscire dai debiti con la liquidazione dei beni

Gianni ha avuto accesso a una delle tre procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento previste dalla legge 3 del 2012. Il ricorso presentato dai nostri esperti ha permesso l’apertura del procedimento di liquidazione dei beni (ex art. 14 ter L. 3/2012). In questo modo Gianni potrà liberarsi dai debiti con una parte del suo reddito.

Infatti, con la liquidazione dei beni il debitore mette a disposizione quello che ha, ad esempio la casa e parte dello stipendio per 4 anni, per ripagare anche solo parzialmente i debiti che ha accumulato.

Fra 4 anni ed entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione, Gianni potrà fare richiesta di esdebitazione, quindi annullare eventuali debiti residui che non è in grado di pagare. Questa richiesta dovrà essere sottoposta al vaglio del Giudice per la verifica dei requisiti per il suo ottenimento. Verrà ammessa solo se il debitore è stato diligente, non ha compiuto atti di frode verso i creditori e se ha collaborato con la procedura per il suo miglior buon fine, salvo opposizione fondata di qualche creditore.

In questo modo nessuno potrà più considerarsi creditore di Gianni, anche se il ricavato dovesse risultare notevolmente inferiore all’attuale debito complessivo.

Qui sotto trovi il decreto dd. 03/12/2021 del Tribunale incaricato.

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DATA PUBBLICAZIONE:
27 Maggio 2022